31/01/2017 – Legittima l’autotutela disposta dall’amministrazione nei termini precedenti alle modifiche disposte dalla Legge Madia

Legittima l’autotutela disposta dall’amministrazione nei termini precedenti alle modifiche disposte dalla Legge Madia

di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

A fronte della revoca in autotutela da parte della PA di un provvedimento di concessione di contributi ad una Società, veniva posta una questione di diritto relativa all’applicabilità ratione temporis dell’art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede (nella versione risultante dalla modifiche apportate dall’art. 6, comma 1, lett. d), L. 7 agosto 2015, n. 124) il termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio diretto a rimuovere provvedimenti di autorizzazione o, come nella specie, attributivi di vantaggi economici. Il Tribunale amministrativo di prime cure aveva accolto le doglianze della società riconoscendo che il provvedimento di annullamento disposto dalla PA era intervenuto quando il periodo massimo dei diciotto mesi era spirato, riconoscendo un effetto retroattivo alla normativa sopravvenuta. Avverso tale decisione ricorreva la PA in Consiglio di Stato al fine della riforma della sentenza, in considerazione della valenza del termine ragionevole di annullamento, in coerenza con la normativa precedente applicabile ratione temporis.

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Rilevano in via preliminare i giudici di Palazzo Spada come il termine introdotto dalla nuova normativa, non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 124 del 2015, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Se ciò non fosse vero, ci troveremmo a restringere il potere di autotutela ad un termine inferiore rispetto ai diciotto mesi voluti dalla legge, dovendosi inevitabilmente detrarre, in quanto già consumato, il periodo di tempo intercorrente tra l’adozione del provvedimento e la data di entrata in vigore della legge. Ciò potrebbe condurre all’irragionevole conseguenza che per i provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso.

Pertanto, precisa il Consesso amministrativo di appello, ai provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, il termine dei diciotto mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività del “termine ragionevole” già previsto dall’originaria versione dell’art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990.

Conclusioni

I giudici di Palazzo Spada, pertanto, in completa riforma della sentenza del TAR, accolgono l’appello della PA in quanto il provvedimento di autotutela impugnato (annullamento d’ufficio del provvedimento di concessione di provvidenze economiche) è stato adottato in un termine non irragionevole.

Cons. di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250

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