31/01/2017 – I segretari: diritti di rogito e rimborso spese viaggio

I segretari: diritti di rogito e rimborso spese viaggio
 

di Arturo Bianco

I segretari che sono inquadrati nella fascia B, anche se nel comune non vi sono dirigenti, non possono percepire i diritti di rogito per il Tribunale di Bergamo e per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania. Ovvero, si rompe la contrapposizione che aveva fin qui visto tutte le sentenze dei giudici del lavoro in direzione opposta alle indicazioni dei pareri della Corte dei Conti, mentre si conferma la graniticità delle indicazioni offerte su questa materia dalla magistratura contabile. I segretari in convenzione possono percepire il rimborso delle spese di viaggio solamente per gli spostamenti nella stessa giornata tra i comuni ed a condizione che sia dimostrata la necessità/utilità della utilizzazione del mezzo proprio.

I DIRITTI DI ROGITO 

Per il tribunale di Bergamo, sentenza n. 817 del 20 ottobre 2016 i diritti di rogito non spettano ai segretari inquadrati nelle fasce A e B, cioè quelli equiparati alla dirigenza, anche se nel comune non vi sono dirigenti. Per lo stesso tribunale, sentenza n. 762/2016, i compensi per I diritti di rogito non spettano in nessun caso ai segretari nei comuni con la dirigenza. Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 7/2016 I segretari di fascia B dei comuni senza dirigenza non possono percepire diritti di rogito.

La sentenza n. 817/2016 ripropone le argomentazioni utilizzate dalla magistratura contabile: “il diritto di rogito continua a spettare solo   ai segretari di fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. Tale interpretazione garantisce una parità di trattamento tra i diversi tipi di Segretario comunale, né è riscontrabile rispetto ad essa alcun profilo di irragionevolezza o incostituzionalità, tenuto conto che il D.Lgs. n. 150/2009 ha espressamente previsto che la legge statale torna ad essere la fonte principale in materia di pubblico impiego. “Peraltro, anche a prescindere da tali considerazioni, i diritti di segreteria, per quanto risulta dal CCNL, rappresentano un compenso solo eventuale, al pari, ad esempio della retribuzione di risultato, esulando dalla retribuzione tabellare”.

In precedenza lo stesso tribunale aveva stabilito, con la sentenza n. 762/2016, che “la ratiodella riforma è quella di contenimento della spesa pubblica mediante l’eliminazione di una voce retributiva ai Segretari comunali e la previsione del totale incameramento dei diritti di rogito in capo al  Comune e, solo in via eccezionale, della corresponsione di una quota a favore dei Segretari comunali roganti che però non abbiano qualifica dirigenziale (quelli appartenenti alla fascia C) o che operino, a prescindere dall’inquadramento in una fascia specifica”. Per la sentenza non ci è nessuna incostituzionalità nella disposizione ed inoltre non vi è invasione delle prerogative dei contratti collettivi, alla luce della accresciuta forza delle norme di legge sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009. 

Il parere dei giudici contabili della Campania formula la seguente indicazione: “i segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa. Tale diritto, invece, resta confermato per i segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall’abrogato art. 41, comma 4, della L. n. 312 del 1980. Ed ancora, anche alla luce delle indicazioni formulate in senso contrario da sentenza dei giudici del lavoro e dalla Corte Costituzionale, viene evidenziato che “la logica della deroga operata dal legislatore è quella di realizzare un contemperamento degli interessi avendo ritenuto l’interesse dell’ente ad appropriarsi delle risorse precedentemente devolute al segretario comunale recessivo rispetto alla tutela della condizione economica dei segretari appartenenti alla fascia retributiva più bassa”.

IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AI SEGRETARI

Il rimborso delle spese di viaggio ai segretari in convenzione spetta solo in presenza delle seguenti condizioni:

  1. “soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo (Comune Capofila)”,
  2. tali spostamenti devono realizzarsi nell’arco della stessa giornata “e ciò vale sia che si rechi dal comune capofila al secondo comune presso cui lavora in regime di convenzione, sia nel caso inverso”,
  3. necessità che “l’utilizzo del mezzo proprio sia reputato economicamente più conveniente rispetto all’uso dei mezzi pubblici”,
  4. disciplina da parte della convenzione dei rimborsi “come modalità, tempistica ed entità”, fermo restando il divieto di reintrodurre la cd indennità chilometrica,
  5. esclusione delle “spese di viaggio relative al percorso che il Segretario, dopo aver concluso l’attività nella seconda sede, effettua per tornare alla sua residenza”;
  6. il “rimborso può includere anche le spese di pedaggio autostradale purchè correttamente documentate”.

Viene richiamata la deliberazione n. 9/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, con cui è stato chiarito che il divieto di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio per le missioni dei dipendenti e dirigenti pubblici introdotto dall’articolo 6 comma 12 del DL n. 78/2010 non ha ”intaccato la vigenza e l’efficacia dell’art. 45, comma 3, del CCNL, nella parte in cui riconosce tale rimborso spese ai Segretari comunali e provinciali quale onere negoziale disciplinato dalla Convenzione e ripartito tra i diversi Enti convenzionati, in quanto si è ritenuto che non costituisca trattamento di missione il rimborso delle spese sostenute -per gli spostamenti con l’utilizzo del mezzo proprio- dal Comune convenzionato al Comune capofila, trattandosi comunque di spostamento tra sedi istituzionali ordinarie di lavoro”.

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