Tratto da entilocali-online.it

Nella Sentenza n. 30227 del 28 settembre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte osserva che l’art. 180 del Dl. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 è intervenuto a modificare la disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive. In particolare, il comma 4 dell’art. 180 del Dl. citato ha stabilito l’inserimento nell’art. 4 Dlgs. n. 23/2011 del comma 1-ter. Ai sensi di tale novella il gestore della struttura viene oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell’imposta (figura prevista e definita dall’art. 64 del Dpr. n. 600/1973) di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.

Dunque, a partire dall’entrata in vigore della modifica normativa è escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio. In sostanza, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all’Ente titolare della riscossione, mentre oggi deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte opera degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 del Tuir e in particolare del suo comma 3 (“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”).

Perciò, i Giudici di legittimità escludono che la modifica del quadro di riferimento normativo determina solo la modifica delle norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale. In conclusione, ad essere cambiato è il solo sistema delle norme extrapenali di riferimento, rimane la rilevanza penale delle condotte antecedenti al nuovo quadro norma

 

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