Portata applicativa dei limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio
di Germano Marcelli – Funzionario della Corte dei conti
La deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG fa riferimento alla questione di massima rimessa all’esame della Sezione delle autonomie che trae origine da una richiesta di parere presentata dal Comune di Dizzasco (CO), in relazione alla quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha ravvisato la necessità di un’interpretazione uniforme in relazione alla portata applicativa dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. La necessità dell’interpretazione uniforme si è resa necessaria in quanto sussiste sul punto un contrasto interpretativo tra Sezioni regionali di controllo.
Il contrasto interpretativo, coinvolge le voci incrementative del “Fondo risorse decentrate” contenute, specificatamente, alle lettere a) e b) dell’art. 67, comma 2, del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali che la Sezione regionale di controllo della Lombardia esclude dal perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, diversamente da quanto ritenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia che ne ha affermato (deliberazione n. 99/2018/PAR) l’assoggettamento al limite dettato dalla richiamata disposizione di finanza pubblica.
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, quindi, sospesa la pronuncia sul quesito formulato dall’Ente locale ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 174 del 2012, od alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, D.L. n. 78 del 2009, la seguente questione di massima di interesse generale: «se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017».
Occorre premettere che la problematica dell’assoggettabilità, o meno, alla norma contenitiva della spesa per il personale non coinvolge tutto il comma 2 dell’art. 67 del nuovo contratto collettivo di comparto ma solo ed esclusivamente quelle relative all’aumento, determinato dal contratto stesso, di € 83,20 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019 (lett. a) e quelle dalle differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle progressioni economiche (lett. b).
La Sezione delle autonomie nella deliberazione in oggetto analizza preliminarmente lo scenario normativo di riferimento evidenziando come il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito del più vasto disegno di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, reca modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare l’art. 23 del decreto ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di perseguire una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da realizzarsi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1).
Nella deliberazione viene evidenziato come a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle richiamate amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, nel contempo individuando un diverso limite per gli enti locali che nell’anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015 (art. 23, comma 2). “Per gli Enti che versano in siffatta posizione, infatti, la norma stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016. Contestualmente la disposizione in esame abroga, a decorrere dalla medesima data, l’art. 1, comma 236, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. Circolare n. 19 del 2017 della Ragioneria generale sul conto annuale)”.
La Sezione delle autonomie evidenzia altresì come in data 21 maggio 2018 sia intervenuto il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Il contratto è stato sottoscritto previa certificazione positiva delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18). In particolare viene rilevato come l’art. 67 al comma 1, prescrive che, a decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, comprensivo di tutte le risorse stabili (quali individuate dall’art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori. In tale somma devono considerarsi anche quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 2004. “Dette risorse, per espresso disposto normativo (art. 67, comma 1, secondo periodo), confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo così consolidato confluisce anche l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. Detto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.
Sempre in relazione all’art. 67 la Sezione delle autonomie rileva come al comma 2 sono individuate dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate”, consolidato. Si rileva come il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019; (art. 67, comma 2, lett. a) e di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui al precedente art. 64 – che dispone in materia di “Incrementi degli stipendi tabellari” – riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche); tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, comma 2, lett. b).
Attraverso la dichiarazione congiunta n. 5 al contratto, le Parti in relazione a tali specifici incrementi del Fondo, hanno stabilito che gli stessi, “in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.
La Sezione delle autonomie rileva altresì come, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in sede di certificazione dell’ipotesi del Contratto in esame, sul punto controverso, precisamente in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 hanno preso atto della sopra riportata dichiarazione congiunta e non hanno formulato alcuna osservazione critica.
Nella deliberazione in oggetto la Sezione delle autonomie evidenzia come risulti determinante ai fini della risoluzione della questione proposta, la circostanza che “le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, L. 27 dicembre 2017, n. 205)”. “Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell’espansione della spesa di personale”.
Ne consegue che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017“.
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