Alla base della decisione una vicenda in cui la Corte d’appello di Catania, in riforma della precedente decisione di primo grado, aveva condannato l’azienda sanitaria provinciale della stessa città a versare al Comune di Acicastello circa 130mila euro, cifra corrisposta dall’ente territoriale per oneri di natura sanitaria rese agli istituti convenzionati a titolo di integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Di qui il ricorso della Asl.
I Supremi giudici lo hanno accolto tenendo conto della legge regionale n. 22/1986 che – all’articolo 16 – attribuisce ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla richiamata materia, tra le quali, in base all’articolo 17 della medesima legge l’assistenza a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei Comuni.
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