In particolare, ribaltando la decisione dei gradi precedenti (a favore di lavoratori), la Cassazione illustra che non spetta la maggiorazione di cui all’art. 24, comma 2, del CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.
Del resto, prosegue il Collegio, il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, renderebbe palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro.
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