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Scuolabus, la Corte dei conti apre al finanziamento dell’ente o da contributi regionali

di Vincenzo Giannotti
La deliberazione della Corte dei conti piemontese (delibera n. 46/2019) che aveva stabilito che il servizio di trasporto scolastico non rientra nell’elenco dei servizi a domanda individuale con la conseguenza che «il costo del servizio stesso deve trovare totale copertura da parte degli utenti», ha gettato nel panico molti enti locali tanto che l’Anci, in vista dell’apertura imminente dell’anno scolastico, ha spinto il Governo a inserire una norma specifica «imbarcata» nel decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019. La crisi di Governo, tuttavia, non ha impedito l’approvazione del decreto legge e con esso la norma sul trasporto scolastico. In questa situazione di criticità, altra Corte dei conti (Puglia deliberazione n. 76/2019), pur condividendo le motivazione dei colleghi piemontesi, chiarisce due passaggi fondamentali. Il primo riguarda la possibilità da parte degli enti locali di poter inserire, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio. Il secondo e più importante passaggio concerne, invece, la possibilità per l’ente locale di poter destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri. Entrambe le soluzioni permetteranno, così agli enti locali, di poter assicurare il servizio all’apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziate nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifichi contributi regionali.

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