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Consigliere di parità
All’esito di espletamento di apposita procedura e su designazione dell’ente, sono stati contestualmente nominati (con decreto ministeriale) presso questa amministrazione una consigliera di parità “effettiva” ed una consigliera di parità “supplente”. In considerazione di quanto previsto dall’art. 14, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, circa la “durata” del “mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’art. 12, effettivi e supplenti ” (pari a quattro anni e rinnovabile per una sola volta), si chiede di conoscere se, nell’ipotesi di dimissioni della consigliera di parità “effettiva” durante la predetta durata del mandato, possa l’amministrazione, per tutto il residuo periodo fino al compimento dei quattro anni, prescindere dalla designazione e nomina di una nuova consigliera “effettiva”, avvalendosi senz’altro della consigliera di parità supplente e già nominata.
a cura di Matteo Paolo Frazza
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova premettere quanto segue.
La figura della Consigliera di parità era stata introdotta con l’art. 8, L. 10 aprile 1991, n. 125, il quale ha stabilito che tale soggetto, presente a livello nazionale, regionale e provinciale, è chiamato a presidiare la condizione della donna nel mercato del lavoro.
Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 (e ora il Capo Quarto del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) ha introdotto una nuova disciplina strutturalmente unitaria delle consigliere e dei consiglieri di parità.
Come indicato nel quesito posto, le disposizioni alle quali occorre riferirsi al fine di fornire una soluzione alla domanda in esame sono contenute agli artt. 12 e 14, rispettivamente rubricati “nomina” e “mandato”, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Dalla lettura delle disposizioni citate si evince solamente la disciplina legata all’obbligo di nomina del membro effettivo e di quello supplente, senza alcuna previsione o accenno alle vicende legate a sopraggiunte interruzioni del relativo mandato (dell’uno e dell’altro).
Ciò posto, ad avviso di chi scrivere, in applicazione dei principi generali di corretta e sistematica interpretazione di una disciplina normativa, la risposta al quesito posto è affermativa nel senso che Codesta Amministrazione può, per tutto il residuo periodo fino al compimento dei quattro anni, prescindere dalla designazione e nomina di una nuova consigliera “effettiva”, avvalendosi sic et simpliciter della consigliera di parità supplente e già nominata, senza necessariamente ricorrere ad ulteriori designazioni.
Il motivo sta nel fatto che in assenza di alcuna previsione normativa di dettaglio, la ratio della designazione del membro supplente (oltre a quello effettivo) sta proprio nel sostituire quello effettivo nel caso di impossibilità di quest’ultimo, ottemperando così alla normativa che impone agli Enti la nomina della figura della consigliera di parità, garantendone in tal modo l’operatività.
La decisione di non designare un nuovo membro (in previsione di un’ulteriore sostituzione, necessitata, anche del supplente) è rimessa all’Amministrazione, la quale in ogni caso, qualora si verificasse anche quest’ultima fattispecie, dovrà comunque procedere “forzatamente” ad una nuova designazione ai sensi ed al tempo stesso a pena di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
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