tratto da entilocali-online.it
“Amministrazione trasparente”: natura delle sanzioni previste per omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
29Ago, 2019
L’Anac, con la Delibera n. 670 del 17 luglio 2019, in risposta al Segretario generale di un Comune, ha fornito chiarimenti in merito alla natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 33/2013.
In merito agli incarichi di collaborazione e consulenza, l’art. 15, comma 1, prevede la pubblicazione, entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, di una serie di dati, ovvero:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il Cv;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi percepiti.
La pubblicazione costituisce condizione imprescindibile affinché l’atto di conferimento sia efficace e i compensi dei titolari dei suddetti incarichi possano essere liquidati. In caso di omessa pubblicazione dei dati richiamati, il medesimo art. 15, al comma 3, prevede che “il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 104/2010”.
In generale, sul rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi inclusi, pertanto, quelli contenuti all’art. 15, l’art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 33/2013, attribuisce all’Autorità specifici compiti, che esercita d’ufficio o su segnalazione, al fine di verificare “l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza”. Con apposito Regolamento del 29 marzo 2017 “sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs. n. 33/2013” sono stati disciplinati tali poteri di vigilanza.
Compiti di vigilanza sono altresì attribuiti dall’art. 43 del Dlgs. n. 33/2013 al Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpct) che è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, cui consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv), all’Organo di indirizzo politico, all’Anac o all’Ufficio di disciplina.
Gli artt. 46 e 47 disciplinano, invece, rispettivamente, la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione e il regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza. Così l’art. 46 stabilisce che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
L’art. 47 prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dagli artt. 14 e 22, comma 2, Dlgs. n. 33/2013.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge n. 689/1981 recante “Modifiche al sistema penale” e, in proposito, l’Autorità ha adottato la delibera del 16 novembre 2016 recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del Dlgs. n. 33/2013, come modificato dal Dlgs. n. 97/2016”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’Autorità chiarisce che in ordine all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 33/2013, spetta alla singola Amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dal medesimo art. 15, comma 3, rispetto alla quale non può trovare applicazione la Legge n. 689/1981.
E’ da escludere l’applicazione “in via analogico-estensiva” dell’art. 47 Dlgs. n. 33/2013 ai procedimenti disciplinari in esame, e quindi la competenza dell’Anac ad irrogare la sanzione prevista nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all’art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza previste all’art. 15.
Pertanto, la sanzione di cui all’art. 15, comma 3, del Dlgs. n. 33/2013, per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha esclusivamente natura disciplinare.
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