30/07/2016 – Niente concorrenza, abbiate fiducia

Niente concorrenza, abbiate fiducia

Pubblicato il 29 luglio 2016 

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

hanno detto e ripetuto fino alla noia che il nuovo codice degli appalti è la panacea miracolosa ai mali della spesa pubblica, garanzia di trasparenza, lotta alla corruzione, legalità e concorrenza. Come sempre, però, le espressioni “concorrenza”, “parità di trattamento”, “selettività”, “prezzi di mercato”, valgono sempre per gli altri, mai per se stessi. Specie se i “se stessi” sono categorie che da una vita sono chiuse alla concorrenza e garantite da protezioni che da normative divengono spesso “sociologiche”, tanto radicata è la persuasione che dette categorie sono da considerare esenti da regole di competizione valevoli per tutte le altre imprese e professionisti.

 

Potere di centinaia di anni nei quali le corporazioni e i professionisti (con toghe e mantelli) hanno esercitato poteri diretti e indiretti estremamente forti. Ricordiamo che nel Medio Evo i comuni nacquero essenzialmente come associazioni di professionisti, artigiani e commercianti che rivendicavano, alla luce della propria ricchezza, autonomia da Papa e Imperatore, costruendo un sistema di governo rigorosamente classista, nel quale accedevano alle cariche pubbliche sostanzialmente solo le corporazioni ricche e forti, che acquisivano prestigio e guarentigie di varia natura.

Ancora oggi, questo atavico meccanismo è presente in alcune figure professionali, che rifiutano ostinatamente l’applicazione, in Italia, delle scontate regole di concorrenza minima provenienti dall’Europa. Così, per esempio, la categoria di professionisti ed ingegneri. I quali hanno esercitato tutta la loro capacità lobbistica per ottenere dagli estensori del codice la possibilità che gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000 euro avvenisse in via diretta, cioè senza una gara concorrenziale tra loro. Sicché sono rimasti malissimo, quando hanno letto le linee guida dell’Anac relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria e sotto i 40.000 euro, nelle quali si afferma che per spiegare le ragioni di un contratto stipulato direttamente tra una pubblica amministrazione ed un progettistaoccorre, quanto meno, un confronto con almeno un altro progettista.

Ma, ancora più forti ed alte sono le lamentazioni, riportate sui giornali del 29 luglio, come reazione al decreto ministeriale che determina il nuovo tariffario di riferimento.Infatti, con sdegno, apprendono che per le pubbliche amministrazioni le tariffe non sono obbligatorie: cioè, è possibile che i prezzi delle prestazioni vengano valutati dalle amministrazioni stesse e messi a gara, richiedendo il confronto concorrenziale anche su questo elemento. Anche, ma non solo, perché gli affidamenti per le prestazioni tecniche dovranno avvenire necessariamente col criterio della cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa, che combina valutazione della qualità col prezzo. Tuttavia, al solo sentire parlare di tariffe non obbligatorie e di concorrenza, i progettisti mettono il coltello tra i denti. Codice o non codice, Trattato Ue e direttive comunitarie o meno.

Lo stesso vale per gli avvocati. Il codice dei contratti ha chiarito una volta e per sempre che la difesa in giudizio costituisce un appalto di servizi, pur specificando che si tratta di servizi “esclusi” dal campo pieno di applicazione delle norme di dettaglio codicistiche. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche (al netto di situazioni di urgenza che legittimano sempre affidamenti diretti senza gara) per individuare il legale dovranno rispettare i principi posti dall’articolo 4 del codice, e, cioè: “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”.

Parole e principi che, ovviamente, sono vissute come un affronto! Come si permette, il codice, di richiedere concorrenzialità per le attività di difesa? Non sia mai. Per questo l’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti ha approvato una mozione in materia di incarichi legali di natura giudiziale o affini ed assimilabili, nella quale si impegna il direttivo “a sostenere in ogni sede che l’affidamento degli incarichi legali giudiziali e connessi da parte degli enti pubblici non necessita di procedura di gara alcuna potendosi assegnare direttamente su base fiduciaria, con idonea motivazione, precisando che non è necessario quindi fare leva sulla previsione dell’art. 36 del codice”.

La “base fiduciaria”. Espressione che le direttive europee nemmeno conoscono e che le idee stesse di trasparenza, concorrenza, imparzialità rendono evidentemente incompatibile con qualsiasi sistema di apertura al mercato.

Ci si rende conto, caro Titolare, che parlare di concorrenza e mercato in un Paese nel quale, appunto, di questi concetti si parla soltanto, senza mai volerli/saperli applicare, è utile solo per fare cronaca di colore. E il codice dei contratti, dunque, si prepara già ad essere ampiamente violato e reso inutile, almeno per questa parte.

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