30/06/2018 – Nei contratti con la PA la forma del contratto è unica pena la nullità dell’incarico affidato

Nei contratti con la PA la forma del contratto è unica pena la nullità dell’incarico affidato

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Il Commissario straordinario di un ente locale affidava un incarico di progettazione, riguardante l’ampliamento e la ristrutturazione del locale campo sportivo, a professionisti esterni mediante impegno della relativa spesa nel bilancio dell’ente. A fronte del mancato pagamento da parte dell’ente locale, ricorrevano i citati professionisti esterni al giudice ordinario per l’emissione del relativo decreto ingiuntivo. A seguito di opposizione da parte del Comune, sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello respingevano le richieste dei professionisti, negandone altresì la domanda di risarcimento di danni da inadempimento contrattuale. Il problema oggetto di scrutinio riguardava la forma del contratto, non conforme alla normativa, in quanto lo stesso veniva stipulato mediante la pratica commerciale che prevedeva il così detto contratto a distanza, dove alla delibera di conferimento di incarico seguiva l’accettazione da parte dei professionisti, ritenendone per tale verso soddisfatta la forma scritta richiesta nei contratti con la PA. I professionisti, contestano le conclusioni dei giudici di appello, per non aver correttamente valutato come la deliberazione commissariale conteneva in modo corretto l’impegno di spesa e come tale una eventuale nullità dell’atto non avrebbe potuto investire il privato che avesse eseguito la prestazione pena l’ingiustificato arricchimento del Comune. Per tali motivi impugnano la sentenza in Cassazione.

La conferma della Suprema Corte

I giudici di Piazza Cavour confermano, tuttavia, la nullità dell’accordo tra Comune e professionisti, ripercorrendo sul punto la consolidata posizione dei giudici di legittimità. In particolare si evidenzia come i contratti conclusi con la pubblica amministrazione debbono avvenire, pena la nullità, mediante forma scritta con sottoscrizione su un unico documento, salva la deroga prevista all’art. 17 R.D. n. 2440 del 1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio”. Nel caso di specie, spiega la Cassazione, vi è una deliberazione da parte del Commissario che ha conferito un incarico professionale con successiva comunicazione di accettazione ma non di formalizzazione del negozio in un atto unico, traendosene la nullità del rapporto contrattuale per difetto del necessario elemento di forma. Pur nel caso in cui vi sia la possibilità di concludere il contratto a distanza, ossia a mezzo corrispondenza, nelle sole ipotesi previste dalla legge, in tale ambito non possono assolutamente trovare ingresso i contratti di opere pubbliche, in considerazione della necessità, posta dal legislatore, di accordi specifici e complessi, che escludono che il consenso possa formarsi sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione fra assenti ( Cass. Civ. Sez. I, 26 marzo 2009 n. 7297 ).

Conclusioni

I principi confermati dalla Cassazione investono la forma scritta dei negozi giuridici stipulati nel confronti della PA richiesti quali requisiti essenziali in mancanza dei quali i contratti sono affetti da nullità. Altra importante conferma avviene in presenza di contratti che riguardano gli appalti di opere pubbliche, ivi comprese le attività professionali di progettazione, dove non è possibile applicare gli usi commerciali secondo i quali il contratto si intende valido anche se fatto a distanza, mediante invio della proposta ed accettazione della stessa, pena la nullità degli accordi conclusi a nulla rilevando il preventivo impegno di spesa correttamente iscritto nel bilancio dell’ente pubblico.

Cass. civ., Sez. III, Ord. 21 giugno 2018 n. 16307

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