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Vietato corrispondere i gettoni di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

La Corte dei conti-Lombardia, interpellata da un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, con la propria delibera n. 107 del 27 marzo 2019, si è pronunciata sull’impossibilità, per i componenti della Conferenza dei capigruppo, di percepire gettoni di presenza per la partecipazione alla Conferenza medesima.

Esaminando la questione, il magistrato contabile rileva che il Testo unico degli enti locali, nel disciplinare lo status degli amministratori locali, prevede, per quante attiene all’argomento in esame, che i consiglieri comunali abbiano diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82, comma 2), mentre all’art. 83, comma 2, sotto la rubrica “divieto di cumulo“, esclude che gli amministratori locali possano percepire compensi “per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche“: le disposizioni richiamate esprimono (insieme al comma 7 dell’art. 82), dunque, un principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza.

In particolare, la possibilità di assimilare, ai fini del riconoscimento di un emolumento, le conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari alle commissioni consiliari permanenti, è stata ripetutamente negata da molteplici pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, valorizzando sia le differenze soggettive, derivanti dalla diversa composizione, che quelle funzionali (la conferenza dei capigruppo, infatti, ha funzioni programmatorie e organizzatorie dei lavori del consiglio, mentre le commissioni consiliari hanno funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta finalizzate alla preparazione dell’attività del consiglio); gli elementi di netta differenziazione tra conferenza dei capigruppo e commissioni permanenti trovano, peraltro, fondamento diretto nella legge.

Per conseguenza, va escluso che ai componenti della conferenza dei capigruppo possa essere dovuto il gettone di presenza dal momento che tale organo, per l’assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere assimilato alle commissioni consiliari permanenti cui si riferisce l’art. 82, comma 2, citato, e rientra, pertanto, nel novero delle altre commissioni alle quali si applica il divieto di cumulo dei compensi; ciò escludendo, viepiù, che nell’attuale quadro normativo, l’art. 82, comma secondo, TUEL, possa essere suscettibile d’interpretazione estensiva, fino a ricomprendervi la conferenza dei capigruppo.

La Corte, pertanto, non ravvisa ragioni per discostarsi dalla linea interpretativa affermata costantemente e uniformemente dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, secondo cui non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i Presidenti e i componenti dei Gruppi consiliari che partecipino alla Conferenza dei capigruppo e secondo cui tale divieto discende direttamente dalla legge e non risulta derogabile dalla normativa regolamentare; in buona sostanza, nel risolvere negativamente il quesito, oltre ad uniformarsi all’ampia giurisprudenza consultiva in materia:

conferma i pareri già espressi sul tema dal Ministero dell’Interno-Direzione centrale per le Autonomie: i) in data 2 settembre 2009, in cui si afferma che “….ai componenti della Conferenza dei capigruppo non è dovuto il gettone di presenza in quanto la stessa non può essere equiparata alle commissioni espressamente citate nell’art. 82 comma 2 del Tuel“, ritenendo in altri termini di “…non potersi equiparare la Conferenza dei capigruppo alle Commissioni consiliari per le diverse funzioni rispettivamente attribuite dai regolamenti comunali e dall’art. 38 D.Lgs. n. 267 del 2000, con conseguente impossibilità di corresponsione del gettone di presenza che l’art. 82, comma 2 prevede per le sedute del Consiglio e delle commissioni“; ii) in data 20 aprile 2010, ove si sostiene che “La Conferenza dei Capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell’attività del Consiglio. La possibilità di assimilazione per analogia non sarebbe ravvisabile neppure nell’ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare, introduca nel proprio Statuto una norma di equiparazione fra i predetti organismi.”; iii) in data 28 maggio 2014, in cui si osserva che “…laddove il legislatore ha voluto riconoscere determinati diritti ai membri delle conferenze dei capigruppo, lo ha espressamente disposto in tal senso, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall’art. 79, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Poiché analoga estensione non è prevista dall’art. 82, comma 2, del citato decreto legislativo, deve ritenersi sulla base anche dei principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, che abbiano diritto alla corresponsione del gettone di presenza solo gli amministratori locali indicati nella norma medesima.”.

concorda con la posizione espressa dal Consiglio di Stato-sez. V, secondo cui all’amministratore locale non compete alcun compenso per la partecipazione a commissioni che rientrino in senso lato tra i compiti inerenti l’ufficio coperto (sentenza n. 2492 dell’8 maggio 2002);

Da ultimo, va sottolineata l’importanza della questione e la necessità, se del caso, di apportare modifiche ai regolamenti comunali difformi alle indicazioni date, nel senso di recepire l’impossibilità di corrispondere il gettone di presenza ai componenti la Conferenza dei capigruppo per la non equiparabilità delle funzioni a quelle delle Commissioni consiliari permanenti, ovvero d’interrompere le erogazioni eventualmente corrisposte a tale titolo.

In secondo luogo, non va trascurato di esaminare la necessità di procedere alla richiesta di eventuali rimborsi per i gettoni indebitamente erogati che, anche se di esigua entità, contrastano con la legittimità dell’agire dell’Amministrazione pubblica.

Quanto sopra, al fine di evitare ogni responsabilità erariale derivante e strettamente connessa, peraltro, ai “costi della politica”, e per assicurare il regolare svolgimento delle Conferenze dei capigruppo, in linea con la normativa vigente.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 marzo 2019, n. 107

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