30/04/2019 – La perizia ai fini Tari sconfessa l’avviso 

La perizia ai fini Tari sconfessa l’avviso 

Italia Oggi Sette – 29 Aprile 2019

La perizia giurata di parte, se completa e dettagliata in ordine alla dimostrazione della produzione di tipologie speciali di rifiuti sui locali oggetto di avvisi Tari emessi dal concessionario, ben può costituire ex se valido strumento per sottrarre il contribuente all’ imposizione in parola dandosi atto con essa che trattavasi di rifiuti speciali non assimilati. È quanto condiviso dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 1985/16/2019.

Il caso riguardava la presunta assoggettabilità alla Tari di rifiuti speciali prodotti da diversi immobili posseduti dalla ricorrente. Quest’ ultima era risultata vittoriosa in primo grado dal momento che, con perizia di parte, aveva dimostrato di aver provveduto in proprio allo smaltimento di quei rifiuti speciali (tossici) per la produzione dei quali quei suoi locali non dovevano essere assoggettati al tributo. I giudici della Ctp Roma avevano osservato come, con la perizia giurata prodotta, fossero ben illustrate le ragioni per cui quei locali, classificati come locali pericolosi destinati a sole attività di autocarrozzeria, non potevano che produrre solo rifiuti speciali, poi smaltiti dallo stesso contribuente, come dimostravano contratti di smaltimento stipulati con altri soggetti privati.

Era proprio la valenza probatoria di tale perizia che invece veniva contestata dall’ appellante concessionario, i cui motivi di gravame non venivano però accolti dalla Ctr che riteneva del tutto esaustiva la motivazione resa nella sentenza impugnata, con la quale correttamente veniva riconosciuto il valore probatorio della perizia. Come affermato anche dalla Cassazione (Cass. n. 14418/2014) nulla vieta al giudice di fondare il proprio convincimento anche su quella perizia di parte che evidenzi in maniera chiara in che modo quei locali producessero esclusivamente rifiuti speciali assimilati e non altri, giustamente sottraendosi alla Tari. Con quale altro mezzo probatorio, se non con la perizia, avrebbe diversamente potuto il contribuente dimostrare tali circostanze?

La Ctr perciò rigettava l’ appello, prospettando come i giudici di primo grado avessero ben spiegato in che termini, data la condivisa ammissibilità di prove atipiche nel processo tributario, le argomentazioni oggetto di quella relazione apparivano del tutto corrette e convincenti. Nel caso di specie, pertanto, la perizia assurgeva a fondamento quasi esclusivo del convincimento dei giudici, sia di primo che di secondo grado, anche perché, il resto del materiale probatorio comunque valutato in quel caso dai giudicanti, non sconfessava affatto i dati descritti dal perito.

() La Ctp di Roma, con la sentenza (), ha accolto il ricorso dell’ appellata, così motivando: «Dagli atti e dai fatti di causa (perizia giurata) si evince che il locale laboratorio, il magazzino, la centrale termica gruppo forno sono classificate zone pericolose nelle quali viene svolto solo il lavoro di autocarrozzeria; orbene, detti locali producono solo rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, smaltiti direttamente dal contribuente.» () Avverso detta sentenza propone appello l’ A. s.p.a. per chiederne la riforma, sostenendo la correttezza del calcolo delle superfici da sottoporre a tributi e contestando la validità della perizia giurata prodotta dal contribuente.() Per quanto, poi, riguarda la perizia redatta dal perito della parte ricorrente, deve osservarsi che l’ appellante contesta la sentenza appellata per avere, erroneamente, i primi giudici riconosciuto il valore probatorio della perizia di parte presentata dal Sig. G. M. Al riguardo, va considerato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione «la perizia giurata non è del tutto priva di efficacia probatoria anche considerando l’ ampia ammissibilità nel processo tributario delle prove cosiddette atipiche, ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento, anche esclusivo, della sua decisione; e, tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione (di parte) corretta e convincente; sia in sé, sia in rapporto a tutte le altre risultanze istruttorie comunque acquisite al giudizio (Cass. nn. 14418/14; 8890/07 ex multis).() Più in particolare i giudici di prime cure, nel caso di specie, hanno correttamente spiegato come nella perizia giurata siano ben delimitate tutte le zone di lavorazione del laboratorio, del magazzino e della centrale termica nelle quali si producono i rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili e imballaggi terziari, smaltiti direttamente dal contribuente. Difatti in ogni area delimitata, a differenza di quanto asserito dall’ appellante, è indicato, nel dettaglio il relativo rifiuto prodotto (). D’ altra parte non si vede quale altro strumento probatorio possa produrre il ricorrente nel giudizio tributario, avente ad oggetto questioni analoghe a quelle qui controverse, se non una perizia giurata, corredata di precisa planimetria e descrizione dell’ attività svolta, nonché sulla natura dei rifiuti prodotti, completata dai certificati Mud e dai contratti di smaltimento in proprio. () I primi giudici () hanno correttamente accertato che sulla superficie locale () sono stati prodotti rifiuti speciali, non assimilabili né assimilati, per i quali l’ appellato ha provveduto allo smaltimento in proprio e quindi non assoggettabili in alcun modo alla imposizione Tari.()

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