30/04/2019 – Enti locali con deficitarietà strutturale: invio certificazioni copertura costo servizi

Enti locali con deficitarietà strutturale: invio certificazioni copertura costo servizi

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno con la Circ. n. 9 del 12 aprile 2019 fornisce istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2018 in condizioni di deficitarietà strutturale, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati. Una completa ricognizione delle disposizioni generali sugli enti locali deficitari e sui relativi controlli è contenuta nella circolare 18 maggio 2018, n. 13 della Direzione centrale della finanza locale.

Decreto 1 aprile 2019. La Circ. n. 9 del 2019 fa seguito al decreto 1 aprile 2019 (GU n. 83 dello scorso 8 aprile 2019, n. 83), con il quale il Direttore centrale della finanza locale ha provveduto ad approvare i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2018 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che siano:

1. enti deficitari nel 2018, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016;

2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2016 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2016;

3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;

4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Alla circolare è allegato:

– l’Elenco enti deficitari e dissestati tenuti alla presentazione certificazione copertura servizi esercizio finanziario 2018 (allegato n. 1);

– l’Elenco enti in riequilibrio finanziario pluriennale tenuti alla presentazione certificazione copertura servizi (allegato n. 2).

Compilazione certificati. I certificati dovranno essere compilati con metodologia informatica, utilizzando i modelli informatici che saranno messi a disposizione degli enti locali sul sito istituzionale web del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, area tematica La finanza locale, nella sezione Area certificati, la quale sarà accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto. I dati finanziari da inserire nei predetti modelli dovranno essere riportati con due cifre decimali. Nel calcolo della percentuale di copertura del costo, la procedura informatica effettuerà l’arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Certificati: sottoscrizione e responsabilità. I certificati devono essere muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione. Nella circolare è chiarito che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio dei Revisori; per gli altri è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti. Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell’unico componente del collegio. Per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione almeno di due componenti del Collegio revisori, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

I soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati.

Modalità e termine di invio. I certificati, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, entro il termine del 12 giugno 2019.

L’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell’adempimento.

Rettifica certificato. Gli enti che avessero necessità di rettificare un certificato già trasmesso, potranno attivare, previa comunicazione alla competente Prefettura, la procedura informatica prevista dalle istruzioni visualizzabili sul sito, che prevede dapprima l’annullamento del precedente modello e quindi il caricamento a sistema del certificato corretto. La certificazione annullata perderà la sua validità sia per quanto concerne la data di trasmissione che per quanto riguarda i dati precedentemente inseriti.

Adempimenti Prefetture. Oltre alle comunicazioni da effettuare agli enti locali indicati nei due elenchi allegati alla circolare, alle Prefettura è affidato l’esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie,:

A partire dal prossimo 12 giugno, ciascuna Prefettura potrà reperire nella banca dati di finanza locale, accessibile su rete intranet con le consuete credenziali, i certificati trasmessi per via telematica dagli enti locali che ricadono nel territorio di propria competenza.

Applicazione sanzioni. Le Prefetture applicheranno le sanzioni con proprio provvedimento, qualora riscontrino – da parte degli enti strutturalmente deficitari – il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l’omessa dimostrazione di tale rispetto (ovvero l’omesso invio della prescritta certificazione della copertura dei costi). Per gli enti che, allo scadere del termine del 12 giugno 2019, non avranno ancora provveduto alla presentazione del certificato al rendiconto di bilancio 2016, con l’annessa tabella di riscontro dei parametri (deficitarietà in via provvisoria), le Prefetture provvederanno a sollecitarne l’invio sino al definitivo adempimento, nelle more del quale, tuttavia, non dovrà essere applicata la sanzione.

Nella circolare è fatto presente che gli enti dissestati sono soggetti all’obbligo certificativo senza, tuttavia, essere destinatari del relativo sistema sanzionatorio. Le comunità montane, pur rientrando fra gli enti locali cui si applicano gli adempimenti sulla deficitarietà strutturale, non sono assoggettate alla sanzione

In caso di applicazione della sanzione, andrà trasmessa alla Direzione Centrale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it, un originale del provvedimento di applicazione della sanzione.

Enti locali inadempienti all’obbligo certificativo per l’anno 2017. Le Prefetture solleciteranno a provvedere gli enti locali inadempienti all’obbligo certificativo per l’anno 2017, informandoli che, a seguito della chiusura della procedura telematica di acquisizione dei certificati 2017, i certificati dovranno essere inoltrati alla competente Prefettura via PEC e comunque con firma digitale dei sottoscrittori.

 

Circ. 12 aprile 2019, n. 9 del Ministero dell’interno, Direzione centrale della finanza locale

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