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Coronavirus/4 – Sui tributi possibile lo stop immediato
di Pasquale Mirto
Sono tanti i Comuni che si stanno attrezzando in vario modo per disporre la sospensione dei tributi comunali, data l’assenza di una specifica norma statale che dovrebbe arrivare con il decreto aprile.
In molti casi i regolamenti comunali già delegano il potere di differire alla giunta comunale, ma si tratta normalmente di potere limitato alle scadenze ordinarie, che non include tra l’altro la possibilità di sospendere le rateizzazioni in corso. Altri Comuni, invece, nulla hanno regolamentato, ma procedono comunque con delibera di giunta (sulla possibilità di deliberare di giunta in caso di urgenza e impossibilità di convocare il consiglio comunale si è espresso anche il Consiglio di Stato nella sentenza 4435/2018). Probabilmente, con la conversione in legge del Dl n. 18/2020 il tema sarà affrontato o con una sospensione generalizzata o con una sospensione rimessa alla scelta del Comune. In attesa della nuova norma i Comuni devono comunque prendere una decisione, perché le scadenze sono tante. Perché per esempio molti Comuni hanno stabilito proprio al 31 marzo le scadenze dell’imposta di pubblicità e della Tosap.
Tra marzo e aprile, poi, si inviano normalmente il conguaglio della Tari e la prima rata dell’anno. Occorre però sospendere non solo i versamenti ordinari, ma anche quelli relativi alle rateazioni, sia da accertamento sia da ingiunzioni. Per queste ultime l’articolo 68 del Dl 18/2020 non appare cristallino, perché non si comprende se è stata disposta la sola sospensione delle cartelle e delle ingiunzioni scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio o anche quella delle rateizzazioni scadenti nello stesso periodo. Il dubbio deriva dal fatto che il comma 3 differisce termini in parte già compresi nel periodo di sospensione. E comunque la norma non pare di favore per i debitori, perché anche ammettendo che nella sospensione siano inclusi i versamenti da rateizzazioni, si chiede al debitore di pagare a giugno quattro rate (marzo-giugno), un peso che probabilmente molti debitori non riusciranno a sopportare.
Ci sono poi altri casi, più di dettaglio. Ad esempio non opera la sospensione per i versamenti che il curatore deve fare per l’Imu maturata durante il periodo fallimentare, da effettuare entro tre mesi dal decreto di trasferimento, oppure non opera la sospensione per i versamenti da rateizzazione connesse alle conciliazioni giudiziali. L’attività degli uffici tributi comunali dovrà andare avanti, perché l’articolo 67 dispone la sospensione dei termini di versamento, ma non delle attività.
Nella relazione tecnica al decreto si precisa che la norma non ha effetti negativi sul gettito, perché nel periodo di sospensione delle attività il personale degli enti non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione. Che non ci saranno riduzioni di gettito è tutto da dimostrare, perché probabilmente il periodo di sospensione sarà allungato e comunque non si può pensare di notificare una valanga di accertamenti tributari, anche considerando la proroga di due anni prevista a favore degli enti impositori per la notifica degli atti. Le previsioni di recupero iscritte in bilancio andranno dunque inevitabilmente riviste.
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