Lombardia, del. n. 91 – Mobilità volontaria “in uscita”: riflessi sulla capacità assunzionale
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare il risparmio di spesa derivante dal trasferimento per mobilità di un dipendente inizialmente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part time, per coprire la spesa derivante dalla trasformazione di posti part-time in tempo pieno.
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 91/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 marzo hanno evidenziato che il reclutamento derivante da mobilità volontaria è “neutro” ed irrilevante per la disciplina del turn-over se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali, così come non costituisce cessazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale per l’ente cedente, il quale potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata.
Di conseguenza, le cessazioni dal servizio per mobilità non possono essere computate quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over.
A tal proposito, la trasformazione a tempo pieno di rapporti di lavoro costituiti sin dall’inizio come part time, costituisce giuridicamente e contabilmente nuova assunzione.
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