30/01/2019 – Assunzioni, utilizzabili le graduatorie altrui

Assunzioni, utilizzabili le graduatorie altrui

di Luigi Oliveri

Resta possibile per le amministrazioni pubbliche assumere attingendo alle graduatorie vigenti di altri enti.

L’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, la legge 145/2018, ha messo in allarme in particolare i comuni che, attraverso l’Anci, hanno chiesto al governo quali siano gli effetti concreti dell’abolizione dell’articolo 4, comma 3-ter, del dl 101/2013, convertito in legge 125, 2013, operata dall’articolo 1, comma 363, della legge 145/2018. L’associazione dei comuni, infatti, si domanda se resti ancora possibile assumere chiamando dipendenti inseriti nelle graduatorie di altre amministrazioni.

La norma abolita dalla legge di Bilancio 2019 stabiliva che «resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Secondo detta ultima disposizione normativa, «In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate».

Il coordinamento tra le varie disposizioni, a ben vedere, non lascia adito a dubbi: l’articolo 4, comma 3-ter, del dl 101/2013 (noto anche come «decreto D’Alia») è semplicemente una disposizione di conferma dell’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, della legge 350/2013. Questo, a sua volta, ha slegato la possibilità offerta alle p.a. di assumere utilizzando graduatorie di altri enti dall’approvazione del regolamento (mai venuto alla luce) richiamato dall’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003.

Sostanzialmente, dunque, l’articolo 4, comma 3-ter, del dl 101/2013, poiché si limita ad accertare il permanere dell’applicazione di una norma vigente all’epoca e vigente ancor oggi, non esplica alcun particolare effetto sull’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003. Di conseguenza, l’abolizione della previsione contenuta nel decreto D’Alia non può travolgere l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, che rimane vigente e perfettamente attuabile. I problemi per scorrere le graduatorie di altri non sono, quindi, giuridici ma saranno, semmai, di natura pratica: le limitazioni poste dalla legge di Bilancio 2019 allo scorrimento delle graduatorie verosimilmente suggeriranno a molte amministrazioni di non accettare convenzioni con altre per condividere le proprie graduatorie e tenere, quindi, per sé il bacino degli idonei in via di progressivo esaurimento.

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