29/12/2023 – Attraverso la certificazione camerale si accerta il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere

Requisiti professionali: occhio al certificato camerale

Attraverso la certificazione camerale si accerta il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere

No alla partecipazione a gare d’appalto da parte di operatori economici che non risultano ancora iscritti alla Camera di commercio di competenza, dato che attesta inconfutabilmente l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta dalla Stazione Appaltante.

Lo conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 dicembre 2023, n. 10974, con la quale ha respinto il ricorso di un operatore economico, che aveva impugnato l’esclusione da una gara per l’affidamento di un servizio e motivata dalla SA con la mancanza del requisito di idoneità professionale. L’impresa risultava iscritta presso la Camera di commercio per un’attività non coerente con quella oggetto dell’appalto e in contrasto con la lex specialis. 

Il TAR aveva già respinto il ricorso e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado: sul punto, Palazzo Spada ha ricordato che ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, in attuazione dell’art. 58, comma 2, della direttiva europea n. 24/2014, ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale, «i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali». Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) disciplina tale requisito all’art. 100.

Spiega il Consiglio che l’iscrizione presso la Camera di commercio riguarda il profilo soggettivo dell’imprenditore e assolve, tra l’altro, alla funzione di pubblicità di tale qualificazione soggettiva, attestando l’idoneità allo svolgimento della relativa attività, in quanto presso la Camera di commercio è istituito l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Scendendo nel dettaglio del caso in esame, il disciplinare di gara disponeva che «i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti» di idoneità professionale e, dunque, della «iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto» della procedura di gara.

Le norme di legge e la previsione della lex specialis sono chiare nel richiedere, ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale, la suddetta iscrizione.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa è nel senso che «attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere». In questo caso, l’appellante non ha dimostrato la sussistenza del concreto ed effettivo svolgimento dell’attività, proprio in quanto ciò sarebbe potuto avvenire, per la stessa ammissione della parte, solo a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto.

Né, si può dire che richiedere l’iscrizione presso la Camera di commercio significherebbe pregiudicare le imprese di nuova costituzione che intendono iniziare lo svolgimento di una determinata attività.

Intervendendo sulla presuna nullità della clasuola, i giudici hanno anche ricordato che ai sensi dell’art. 83, comma 6, del Codice del 2016, applicabile ratione temporis, sulla tassatività delle cause di esclusione, è parzialmente nulla la clausola della lex specialis che introduca una causa non contemplata dal Codice stesso.

Il Codice del 2023 contiene la disciplina di tale principio all’art. 10, prevedendo che «le cause di esclusione» automatiche e non automatiche di cui agli articoli 94 e 95 «sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito», con l’aggiunta che le «cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte».

Nella specie, è sufficiente rilevare che la clausola in esame si è limitata a prevedere un requisito di partecipazione previsto dal Codice, con conseguente validità della stessa. Peraltro, conclude il Consiglio, non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità dell’ordinamento nazionale con quello europeo perché è proprio il citato art. 58, comma 2, della direttiva UE n. 24 del 2014 a prevedere tra i requisiti di partecipazione alle gare i requisiti di idoneità professionale, tenendoli distinti dai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

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