Dal sito self-entilocali.it

Il sindaco di un comune ha formulato un quesito in materia di limite del trattamento accessorio del personale in caso di prima istituzione della dirigenza. In particolare, l’ente chiede di sapere se, in presenza di una riorganizzazione della propria struttura burocratica, con istituzione ex novo di figure dirigenziali e ridefinizione delle posizioni organizzative esistenti, l’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 consenta l’adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 211/2022, depositata il 16 dicembre 2022, hanno dapprima ricordata che il richiamato comma 2 dell’art. 23 del decreto Madia ha posto il principio dell’invarianza del trattamento accessorio del personale, prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (…), non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La Corte ha evidenziato altresì che tale limite risulta inciso dall’art. 33, c. 2, ultima parte, del menzionato d.l. 34/2019, secondo il quale esso “è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

I magistrati contabili lombardi, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 22/2022Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 27/2021), segnalano che:

– l’adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l’espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia;

– solo al ricorrere della condizione prevista dalla legge, data dall’incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, deriva la possibilità di un incremento del trattamento accessorio del personale determinato per il 2016 in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza.

La fattispecie della prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell’ente, secondo la deliberazione in commento, non comporta, tuttavia, l’esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall’ARAN e recepite nell’art. 57, c. 5, del Ccnl. del 17 dicembre 2020, secondo cui “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”.

In conclusione, i magistrati contabili si pronunciano nel senso che “in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”.

 

Leggi la deliberazione

CC 211-2022 Lombardia

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