tratto da self-entilocali.it
Sardegna, del. n. 90 – Incarichi a soggetti in quiescenza
Pubblicato il 28 ottobre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a se il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, stabilito dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, si applichi anche in caso di conferimento della carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dal Comune, interamente partecipata da p.a., qualora l’incarico sia stato conferito a soggetto che seppur in quiescenza svolge un’attività libero professionale.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 90/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre 2020, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente ex art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, che è vietato il conferimento di cariche di governo a soggetti posti in quiescenza sia nelle p.a. che nelle società e negli enti da queste partecipate.
Secondo la magistratura contabile, ai fini della ricorrenza della fattispecie di società controllata dalla p.a., spetterà all’ente effettuare tale valutazione in base a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016, ex art. 2, comma 1, lett. m).
Infine, la presente Corte ha ribadito, nella deliberazione in commento, che:
  • il divieto imposto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 trova applicazione nei confronti dei dipendenti in quiescenza pubblici e privati, oltre che ai lavoratori autonomi (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. n. 66/2018Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 180/2018);
  • Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni ai lavoratori in quiescenza è consentita soltanto qualora l’attività sia svolta a titolo gratuito, salvo anche in caso di gratuità dell’incarico il limite massimo annuale prescritto per gli incarichi di tipo dirigenziale e direttivo.
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