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Stabilizzazione – indagine – prescrizione
Circa quattordici anni e mezzo fa l’amministrazione comunale assunse a tempo determinato un dipendente e procedette, dopo tre anni, ad aprile 2008 (e quindi undici anni e mezzo fa) alla stabilizzazione a tempo indeterminato del suddetto dipendente, ai sensi del coordinato disposto di cui all’art. 1, comma 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, comma 90 e ss. della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Si consideri che il dipendente (laureato) venne allora stabilizzato avendo compiuto i tre anni, anche con una assunzione avvenuta ai sensi dell’art. 110 comma 1 previa selezione pubblica a tutti gli effetti. Rilevato che oggi il Comune ha ricevuto una richiesta di atti, per una indagine delegata, relativa alla suddetta stabilizzazione, per quanto sopra si chiede di sapere se, decorsi oramai oltre 11 anni e mezzo dalla stabilizzazione a tempo indeterminato del suddetto dipendente, vale il principio della prescrizione per eventuali irregolarità o abusi o danni compiuti dalla allora amministrazione.
a cura di Federico Gavioli
Si presume che il riferimento del gentile lettore sia ad una indagine della Corte dei Conti; a tal proposito va rilevato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione rappresenta da sempre una degli aspetti più controversi da interpretare anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali spesso contradittori tra di loro.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico può essere considerata legittima allorquando essa si ponga come soluzione funzionale al buon andamento dell’amministrazione e sussistano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla a patto che le motivazioni siano ragionevoli, funzionali al principio di buon andamento e, quindi, giustificate da particolari esigenze di interesse pubblico (cfr. C. Cost. 14 luglio 2009, n. 215 e C. Cost. 1 aprile 2011, n. 108).
Sull’argomento si segnala la sentenza n. 22/2017, della Sezione giurisdizionale Marche della Corte dei Conti che ha affermato che il contrasto nella giurisprudenza della Corte dei Conti, tra il criterio della conoscibilità obiettiva dell’evento dannoso e quello della conoscenza effettiva, per individuare il giorno da cui decorre il termine di prescrizione, è stato da tempo superato, essendosi la prevalente giurisprudenza attestata sulla posizione fatta propria dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 743/A/1992. Per l’individuazione dell’esordio della prescrizione, pertanto, rileva la conoscibilità in seno all’Amministrazione dell’evento dannoso”.
Nel caso in esame è difficile fornire certezze al gentile lettore perché come illustrato la norma è oggetto di varie interpretazioni; a grandi linee, tuttavia, si rileva che i fatti rilevati sono obiettivamente successi molto tempo fa e l’argomento potrebbe essere utilizzato come tesi difensiva da tenere in considerazione in un eventuale contenzioso che comunque, si ribadisce, presenta elementi di forte incertezza.

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