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Regolamento per rateizzazione somme
Questo comune intende adottare un regolamento di rateizzazione delle somme dovute per debiti di natura tributaria. Generalmente le dilazioni sono regolamentate per situazioni di difficoltà economica dei contribuenti. Si chiede se sia possibile concedere dilazioni anche per motivi non strettamente legati alla fattispecie sopra indicata, in particolare rateizzazioni riguardanti importi elevati dovuti al comune a seguito di sentenze divenute esecutive.
a cura di Marco Nocivelli
L’adozione di un regolamento comunale per la concessione della rateizzazione di debiti tributari a favore dei soggetti passivi è ammessa in forza del principio generale contenuto nell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, essendo in direzione favorevole dei contribuenti rispetto alle norme generali di applicazione dei tributi locali (che non prevedono la rateizzazione, se non in alcuni casi). Limite unico della potestà regolamentare (vedasi anche art. 50 della D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), infatti, in assenza (come nel caso di specie) di norme di legge ostative, è la “unidirezionalità”, nel senso che il Comune non può inasprire il carico tributario nella sostanza e nella forma. Poiché la concessione della rateizzazione è agevolativa, questa deve considerarsi ammissibile (cfr, ex multis, risoluzione del 30 luglio 2002, n. 8/DPF).
Peraltro, una previsione in tal senso è coerente con le molteplici norme che regolano la riscossione rateale dei tributi erariali sia in fase accertativa sia, per estremo, in fase coattiva (p.e. art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per le cartelle esattoriali).
Ovviamente l’assetto regolamentare deve rispondere a criteri oggettivi (p.e.: cifra oltre la quale può essere consentita la rateizzazione) e di tutela del gettito comunale (cause di decadenza, eventuali garanzie, interessi debitori etc.), oltre che di rigore procedurale (competenze d’autorizzazione, formalità di presentazione istanza, etc.). Il rigore regolamentare enunciato è ancor più necessario al fine di superare il vaglio ministeriale di cui al comma 4 dell’art. 52 citato.

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