29/09/2018 – Forniture, accordo quadro modificabile

Forniture, accordo quadro modificabile 

Lo strumento contrattuale dell’ accordo quadro può essere adattato sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista dimensionale ma nel limite del 20%. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione terza, con la pronuncia del 21 settembre 2018 n. 5489 su una fattispecie di ipotetica violazione dell’ art. 106 del codice appalti, Si assumeva che il contratto di fornitura avrebbe subito una modifica sostanziale per effetto della notevole estensione soggettiva delle aziende tenute a rifornirsi mediante il sistema di centralizzazione degli acquisiti, così eludendo l’ obbligo della regione di indire una nuova gara per l’ individuazione del fornitore (si trattava di una fornitura di medicinali).

Il Consiglio di stato premetteva alcune considerazioni di interesse, sottolineando come l’ accordo quadro, per sua natura, sia «connotato in senso trilatero, concorrendo a comporne la struttura soggettiva, da un lato, l’ amministrazione stipulante (nella specie, la regione) e l’ impresa offerente, dall’ altro lato, i soggetti pubblici beneficiari della fornitura da esso contemplata e dai quali promanano, nella fase esecutiva dell’ accordo, i cd. ordinativi di acquisto».

Quindi, da una parte l’ accordo quadro può considerarsi rigido, dall’ altra parte invece ciò non può dirsi per quanto riguarda i beneficiari della fornitura da esso veicolata, la cui individuazione attiene alle finalità dell’ accordo quadro e, in quanto tale, è suscettibile di subire modifiche durante il periodo di efficacia dello stesso senza che ne risulti tradita o depotenziata l’ originaria matrice concorrenziale, insita nelle regole di trasparenza e par condicio che ne hanno contrassegnato il procedimento di aggiudicazione.

Ciò vale laddove l’ incremento dei soggetti beneficiari della fornitura convogliata dall’ accordo quadro non determini lo sforamento del volume prestazionale indicato negli atti di gara, ma anche se l’ ampliamento soggettivo della fornitura disciplinata dall’ accordo quadro si traduca nel suo allargamento dimensionale. Per il Consiglio di stato, l’ adattamento dell’ accordo ai mutamenti di cui sopra è quindi ipotizzabile con il limite del 20% del valore previsto dall’ articolo 106 del codice dei contratti.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto