29/08/2019 – Corte Conti Veneto: lavoro flessibile e piano triennale dei fabbisogni

Corte Conti Veneto: lavoro flessibile e piano triennale dei fabbisogni

“l’Amministrazione locale ha chiesto a questa Sezione di controllo di chiarire se i principi enunciati nelle predette pronunce possano essere applicati anche “(…) nel caso di utilizzo del lavoro flessibile, in presenza di “spesa irrisoria” nel periodo di riferimento, oltre il limite ma NELLA INVARIANZA DELLA SPESA COMPLESSIVA (lavoro flessibile + tempo indeterminato) PER IL PERSONALE O ADDIRITTURA NEL CASO DI UNA SUA DIMINUZIONE. Il caso, nel concreto, potrebbe essere quello di sostituzioni conseguenti a pensionamento di personale o dimissioni dal servizio. Come noto alla Corte infatti le sostituzioni del personale cessato dal servizio non sono immediate ma subordinate alle seguenti verifiche e procedure (capacità assunzionale, piano dei fabbisogni, 34 bis, mobilità ordinaria, procedura di concorso pubblico con pubblicazione in G. Uff.) che richiedono del tempo, addirittura mesi e nel frattempo l’ente deve provvedere anche all’attività svolta dal personale cessato.””

 

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