La dirigenza apicale a chi la do?
Tra i colleghi, a seguito della lettura del testo ufficiale dello schema di decreto delegato, si e’ aperto un dibattito circa gli effetti dell’abrogazione della figura del segretario comunale sul futuro lavorativo dei segretari, con particolare riferimento al rischio che nei piccoli enti la funzione di direzione apicale possa essere affidata ai responsabili di servizi ( cat. D).
Mi scuserà l’amico C. R. se mi cimento in una attività di “glossa” del decreto, essendo invece più opportuna e utile una lettura sistematica che guardi al sistema e ai suoi effetti distorti sull’assetto dell’organizzazione della PA, soprattutto locale, ma io credo che proprio per concentrarci sulla sostanza del problema e poter elaborare una riflessione a 360 gradi, occorre sgomberare il campo da equivoci che ci farebbero concentrare su dettagli distraendoci dal problema vero: e cioè, dagli effetti nefasti di una riforma che penalizza nei fatti solo la dirigenza locale ( al netto dell’abolizione del segretario comunale), in virtù degli articoli della riforma che legano la parte più corposa della retribuzione e il rinnovo dell’incarico stesso alla VALUTAZIONE dei risultati. Ci siamo chiesti quali sono gli obiettivi di una amministrazione centrale e quelli di una amministrazione locale? Che impatto hanno i primi sui cittadini rispetto a quelli degli enti locali?
Ebbene, sulla questione di CHI può essere nominato dirigente apicale, io la penso così.
La riforma e’ scritta male; però, sulla questione che la dirigenza apicale può essere affidata solo e soltanto ad un dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza io non nutro alcun dubbio. La lettura del sistema io l’ho fatta così:
– 27-bis, comma 1, nuovo tupi: i comuni NOMINANO il dirigente apicale tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;
2- 28, comma 1, nuovo tupi: la funzione pubblica nella ricognizioni dei posti di qualifica dirigenziale, tiene conto che negli enti privi di dirigenza e’ stato istituito il dirigente apicale;
3- 27-bis, comma 3, nuovo tupi: nei comuni sotto 5.000 abitanti la funzione di dirigenza apicale va gestita obbligatoriamente in forma associata;
4- 16, comma 1-quater nuovo tupi ( introdotto da art. 11 lett. ii) dello schema di decreto): negli enti di minori dimensioni privi di qualifiche dirigenziali, la funzione di direzione apicale e’ svolta in forma associata, ma e’ fatta salva la facoltà di attribuire “le funzioni dirigenziali”ai responsabili degli uffici e servizi ex 109 comma 2 tuel.
Sarebbe opportuno chiarire espressamente “che trattasi delle “altre” funzioni dirigenziali; ma il sistema però non consente di interpretare la norma nel senso che la funzione di direzione apicale possa essere attribuita a responsabili di servizio ( cat D o C). A ciò osta il primo comma dell’art. 27-bis che enuncia il principio secondo il quali gli enti locali nominano il dirigente apicale tra gli iscritti nei ruoli della dirigenza. La deroga contenuta nel comma 3 dell’art.27-bis e nel comma 1-quater dell’art.16 riguarda l’obbligo di svolgere la funzione di direzione apicale in forma associata da parte dei piccoli comuni, non il fatto che il dirigente apicale può essere un NON dirigente. Semmai e’ opportuno chiarire per quali enti vi e’ l’obbligo di svolgere la funzione in forma associata: il 27-bis comma 3 dice per quelli sotto 5.000, mentre il comma 1-quater dell’art.16 sembra estendenderlo a tutti i comuni senza dirigenza. Le due norme dicono due cose diverse e la seconda e’ pericolosa e dannosa. Forse, il richiamo all’art.14 del dl 78/2010 aiuta l’interpretazione, ma e’ inaccettabile che si legiferi in questo modo.
Dirigente apicale può essere nominato esclusivamente, e ciò vale in tutti gli enti anche minori, un dirigente iscritto in uno dei 3 ruoli della dirigenza. E’ così. Ma occorre far rilevare che ciò contrasta con la legge delega la quale dispone che la funzione di direzione apicale può essere conferita solo ai dirigenti del ruolo enti locali.
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