29/07/2016 – le assunzioni di personale a tempo indeterminato

LE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

di Arturo Bianco

Si ampliano, anche se in misura ridotta, gli spazi per potere dare corso ad assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali. Tali ampliamenti sono contenuti nel testo del DL n. 113/2016 con le modifiche apportate in prima lettura da parte della Camera dei Deputati e nelle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul superamento dei vincoli derivanti dalla necessità di dovere dare corso ad assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta, sia come dipendenti complessivamente intesi sia come bigili, in un numero crescente di regioni e dalle indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte sulla mobilità volontaria.

LE NOVITA’ CONTENUTE NEL DL 113/2016 Il testo del decreto legge n. 113/2016, all’articolo 16, supera il vincolo dettato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti per il quale i comuni che avevano superato nell’anno precedente la incidenza media del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente del triennio 2011/2013 non potevano effettuare assunzioni di personale. Di conseguenza le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per potere dare corso ad assunzioni di personale, di avere rispettato nell’anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non avere superata la spesa del personale del triennio 2011/2013. Con la legge di conversione si ampliano gli spazi assunzionali offerti ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e popolazione inferiore a quello fissato per gli enti dissestati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2014. Queste amministrazioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018 in misura non superiore al 75% della spesa dei dipendenti cessati nell’ultimo anno, mentre la norma dettata dalla legge di stabilità 2015 consente di effettuare assunzioni nel tetto del 25% della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Inoltre, si consente ai comuni di escludere dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili il ricorso all’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000; tale disposizione, che supera le interpretazioni restrittive di recente fornite dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, si applica sia a quelle disposte per coprire posti vacanti in dotazione organica (comma 1) sia a quelle disposte per coprire posti extra dotazione organica (comma 2) sia agli enti con i dirigenti sia alle amministrazioni prive di dirigenti. Si consente agli enti che sono nati a seguito di fusioni di dare corso ad assunzioni di personale a tempo determinato senza limiti, senza subordinare tale possibilità al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente in misura non superiore al 30%. Si consente di dare corso ad assunzioni di personale a tempo indeterminato tramite mobilità, senza dovere attendere nella regione il completamento dell’assorbimento dei dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta, ma solamente a condizione che essi siano stati assorbiti per il 90%. Occorre inoltre ricordare che l’articolo 17 consente ai comuni di dare corso negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un “piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo”. In tale ambito possono essere stabilizzati nel corso del triennio scolastico 2016/2019 in misura assai ampia i lavoratori precari. Tale possibilità viene consentita anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015. Vengono inoltre previste forme di “aiuto” nell’ambito di procedure concorsuali per il personale educativo ed insegnante che ha maturato 150 giorni di anzianità in tale arco temporale. Il nuovo testo del comma 1 quinquies dell’articolo 9 dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato “i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato”. Tale divieto si applica” fino a quando non abbiano adempiuto”. Da ricordare che il nuovo testo del comma 5 dell’articolo 7 consente agli enti locali che non hanno inviato l’attestazione del rispetto del patto nel 2015 entro il giorno 31 marzo 2016, ma vi abbiano proceduto entro il 30 aprile, di effettuare assunzioni di personale.

I VINCOLI PER IL PERSONALE IN SOVRANNUMERO DEGLI ENTI DI AREA VASTA Con la nota 37870 dello scorso 18 luglio il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ulteriormente ampliato la platea delle amministrazioni che possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato senza dovere fare ricorso all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto il personale in sovrannumero degli enti di area vasta è stato assorbito e quindi i comuni possono utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016 ricorrendo alle procedure ordinarie ed entro i limiti previsti dalle regole per le assunzioni oggi in vigore. Rimane il vincolo di assumere il personale in sovrannumero degli enti di area vasta in capo alle amministrazioni che hanno inserito nel cd portale della Funzione Pubblica delle disponibilità alle assunzioni e che hanno avuto assegnato questo personale. Con la stessa nota si comunica che viene ampliata anche ai comuni delle regioni Molise e Puglia la possibilità di dare corso alle assunzioni dei vigili senza dovere attendere l’assegnazione di quelli delle amministrazioni provinciali. Ricordiamo che tale deroga era già stata prevista per i comuni delle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Veneto. Per cui adesso sale ad 8 il numero delle regioni in cui non vi sono vincoli alle assunzioni dei vigili dettate per garantire l’assorbimento del personale della polizia provinciale.

LE MOBILITA’ VOLONTARIE Le assunzioni in mobilità volontaria si devono ritenere consentite per la copertura di posti utilizzando le capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014, cioè quelle che non sono vincolate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Tale chiarimento è contenuto nel recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 93 dello scorso 13 luglio. Si perviene a questa conclusione sulla base dei principi dettati dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 26 e n. 28, ambedue del 2015. Nella prima è stato chiarito che i residui delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzate possono esserlo per effettuare assunzioni con procedure ordinarie e non devono essere riservati all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, vincolo che si deve considerare attualmente esistente per le capacità assunzionali del 2015. Nella seconda è stato chiarito che il triennio precedente si modifica con cadenza annuale. Per le assunzioni finanziate dai residui delle capacità assunzionali degli anni 2013 e 2014 le amministrazioni devono dare corso a mobilità volontaria prima della indizione di concorsi pubblici. In questo caso il parere ricorda che, in modo consolidato, si deve ritenere che “è possibile procedere ad assunzioni mediante procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over”, per cui esse sfuggono dai limiti dettati alle assunzioni di personale. In altri termini siamo in presenza di voci che sono da considerare “neutre” ai fini del tetto di spesa per le nuove assunzioni. “La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente”. Si deve ricordare che questa deroga non si applica invece nel caso di mobilità proveniente da un ente che non è sottoposto ai vincoli alle assunzioni di personale. 

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