“Si riassumono le principali violazioni di legge contestate all’Agenzia nell’esposizione di cui sopra:
-Dlgs 165/2001 art 53 comma 2 (inapplicabile al Segretario perché trattasi di doveri d’ufficio);
-Dlgs 165/2001 art 53 comma 8 (il nominato non è il responsabile del procedimento)
-Dlgs 165/2001 art 53 comma 10 (l’autorizzazione -se anche fosse stata necessaria – è comunque da intendersi accordata per intervenuto silenzio-assenso)
-Dlgs 165/2001 art 55 bis (tassatività dei termini del procedimento disciplinare)
-Legge regionale 46/1998 art 3 e art 9 (competenze del Sindaco) regolamento regionale 4/1999 art 18, 19, 20, 22bis (competenze del Sindaco) (l’autorizzazione sarebbe stata di competenza del Sindaco e non dell’Agenzia )
-Costituzione art 2 (annullato accesso per concorso al pubblico impiego) , 3 (altri 17 casi di violazione dell’art 2 lr 10/2015) e 24 (non è possibile sottoporre il segretario a ben due procedimenti punitivi per la stessa fattispecie in violazione del principio ne bis in idem, )
-Costituzione art 117 (riserva di legge statale per il pubblico impiego- eccesso di potere)
-art. 6-bis della l. 241/1990 introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 («conflitto di interessi») DPR 16 aprile 2013, n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e ancora legge regionale 22/2010 ( I componenti del Cda sembrano assumere atti in conflitto di interesse),
-l. 15 luglio 1994, n. 444, art 3 comma 2, (il CDA si trovava in proroga di funzioni e limitato ad assumere atti ordinari ed urgenti) “