tratto da Il Sole 24 Ore - 28 Giugno 2019
Ritocco per i revisori già in carica
di Gianni Trovati – Il Sole 24 Ore – 28 Giugno 2019
I Comuni possono aggiornare i compensi dei revisori dei conti già in carica, a patto di verificare la compatibilità economica e senza effetto retroattivo. I nuovi limiti scritti nel decreto di Viminale e ministero dell’ Economia, quindi, non sono riservati ai professionisti di nuova nomina. A spegnere le incertezze è arrivata ieri la delibera 14/2019 della sezione Autonomie della Corte dei conti, che mette ordine a una serie di interventi interpretativi sul tema dopo le indicazioni arrivate da diverse sezioni regionali. Tutto nasce dal decreto di Mef e ministero dell’ Interno che a fine 2018, dopo 13 anni di attesa, ha rivisto al rialzo i tetti ai compensi per le attività di revisione dei conti in Comuni e Province.
L’ aggiornamento ha poggiato su due mosse. La prima, per tutti, ha prodotto un incremento del 20,4% per tenere conto dell’ inflazione maturata nel lungo periodo di attesa (mentre per legge le tabelle dovrebbero essere riviste ogni tre anni). Dal 2005 a oggi, però, oltre al costo della vita è cambiata anche la lista dei compiti dei revisori, che si è via via estesa.
Per questa ragione, nei Comuni sopra i 5mila abitanti all’ adeguamento all’ inflazione si è aggiunto un secondo aumento, del 30%, con una sorta di riconoscimento a forfait dei nuovi compiti. Percentuali importanti che si applicano però a valori contenuti, perché l’ assegno lordo fissato come massimo dal decreto oscilla dai 2.480 euro dei Comuni più piccoli ai 27.650 euro degli enti sopra i 500mila abitanti.
Portare tutti i compensi a questi livelli produce un costo complessivo da poche decine di milioni l’ anno. Ma molti enti mettono in campo una resistenza che passa anche dalle battaglie interpretative. Il punto è che per il Testo unico degli enti locali (articolo 241, comma 7) il compenso è fissato dalla delibera di nomina, alimentando l’ idea di una sua immutabilità nel corso del mandato.
Idea in generale corretta, riconoscono i magistrati contabili, che però deve tener conto del ritardo dell’ adeguamento triennale e che il mansionario dei revisori si è infittito. Trattandosi di un rapporto professionale, la remunerazione deve essere “adeguata” come impone l’ articolo 2233 del Codice civile (principio fissato dalla sezione Autonomie nella delibera 16/2017), per cui in questo caso l’ aggiornamento è possibile. I Comuni potranno “procedere a un rinnovato giudizio” sull’ adeguatezza dei compensi ai revisori. E se del caso ritoccarli, con una delibera che però non avrà effetto retroattivo.
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