29/06/2017 – Incarichi dirigenziali solo con selezione preventiva

Incarichi dirigenziali solo con selezione preventiva

di Vincenzo Giannotti

“L’articolo 13, comma 2, del contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni ed enti locali Area della dirigenza 1998–2001 stabilisce che «Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993 (rectius D.Lgs.165/01), con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata …». Precisato l’obbligatorio collegamento con le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, assumono importanza le indicazioni contenute nella deliberazione n. 218 della Corte dei conti,Sezione regionale di controllo della Campania che ha ricusato il visto di legittimità a un atto di conferimento di un incarico dirigenziale disposto da un ente pubblico, in quanto effettuato in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, del Dlgs 165/2001.”

 

QUI IL TESTO CORTE DEI CONTI CAMPANIA 218/2017

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