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Riconoscimento dell’indennità di condizioni di lavoro e continuità dell’attività

 29/05/2019 
L’articolo 70-bis del contratto 21 maggio 2018 introduce il riconoscimento dell’indennità di condizioni lavoro, per avere la quale è utile ma non indispensabile che le attività legittimanti (disagiate o rischiose oppure che comportano il maneggio di valori) siano svolte in maniera continuativa dal personale. Se il soggetto impiegato svolge un orario part time (definito in sede di contrattazione integrativa), questo deve essere riproporzionato, anche se questo comporta la determinazione di un importo minore di quello previsto dal contratto nazionale.
I chiarimenti arrivano con il parere 3070/2019 dell’Aran. Parlando di presupposto di continuità, si fa riferimento all’articolo 70-bis del nuovo contratto, derivato dall’atto di indirizzo del Comitato di settore e attuato allo scopo di semplificare le voci di trattamento accessorio, e che si occupa di introdurre l’indennità di condizioni di lavoro che unifica le indennità di rischio precedenti, sempre facendo capo ai presupposti in grado di giustificare l’erogazione dei compensi.
Il riconoscimento delle indennità era legato, in precedenza, al presupposto della continuità dell’attività svolta dal dipendente, con l’esclusione dell’erogazione nel caso di attività svolte dal dipendente in modo saltuario, sporadico o comune non continuativo. Queste precedenti disposizioni furono ribadite più volte, dall’Aran stessa.
Dopo aver notato che nell’articolo 70-bis non ci sono riferimenti al presupposto di continuità dello svolgimento lavorativo, ma soltanto allo “svolgimento dell’attività”, un ente ha chiesto all’Aran se soltanto il personale che si occupa in maniera continuativa di attività disagiate, rischiose o implicanti il maneggio di valori può usufruire della nuova indennità, oppure se questa spetti anche a chi svolge date attività in maniera sporadica. L’Agenzia ha riferito che l’assenza di una specifica espressione non comporta la limitazione del riconoscimento dell’indennità solo ai lavoratori che svolgono le attività in oggetto in maniera continuativa. Il parare pare voler evitare l’erogazione troppo generalizzate e parcellizzate, che fanno correre il rischio ai fondi delle risorse decentrate di ritrovarsi impoveriti. Sarà quindi in sede di contrattazione integrativa che una decisione andrà presa.
Il minimo e il massimo giornaliero dell’indennità oscilla tra 1 e 10 euro, che subirà un riproporzionamento relativo al tempo di lavoro anticipato nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di dubbi se in seguito al riproporzionamento si dovesse scendere sotto il minimo di 1 euro, l’Agenzia avverte che i valori minimi e massimi previsti per l’indennità in questione si riferiscono all’ipotesi ordinaria del rapporto di lavoro a tempo pieno, quindi il valore minimo riguarda anche la rideterminazione che lo portasse a una cifra inferiore a 1 euro.
Articolo di Massimo Chiappa

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