29/05/2019 – Progressioni verticali – limiti

Progressioni verticali – limiti

QUI Corte dei conti Campania n.103-2019

Comune di Cardito (NA). Il quesito del Sindaco del Comune, rivolto ad ottenere indicazioni sulle modalità di calcolo della percentuale del 20% delle assunzioni previste dal PTFP da “coprire” mediante le progressioni verticali ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, è stato esitato dalla Sezione, previa positiva valutazione di ammissibilità soggettiva e oggettiva e sintetica descrizione delle principali caratteristiche della ridetta procedura -derogatoria rispetto alle previsioni dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, statuente quale unica “strada” per le progressioni verticali, quella del concorso pubblico- ha ricordato, richiamando la propria deliberazione n. 140/2018/PAR, le principali funzioni del PTFP, per poi impartire le seguenti indicazioni: l’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 è chiaro laddove prevede che “il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”, cioè prescrive che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, come erroneamente prospettato dal Comune richiedente il parere; tale interpretazione normativa non è certo tale da consentire l’applicazione delle progressioni verticali ex art. 22, comma 15, d.lgs, n. 75/2017 soltanto per gli Enti di grandi dimensioni, poiché tali progressioni verticali rappresentano una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall’esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità, in quanto tale applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo, Nè eventuali possibili divergenze applicative della norma ne minano il carattere della “generalità” (e dell’astrattezza), in quanto dovute a mere situazioni di fatto, legate alle oggettive diverse dimensioni degli Enti in comparazione, che rendono del tutto razionale il diverso trattamento, secondo i noti canoni di giustificatezza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

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