29/03/2019 – Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti – utilizzo attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 

Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti – utilizzo attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 

Si chiede di conoscere se la disciplina prevista dall’art. 1, comma 557L. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo la quale “I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (….) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni purché autorizzati dalla amministrazione di appartenenza”, può essere applicata anche laddove il dipendente abbia con l’amministrazione di originaria appartenenza un rapporto a tempo determinato, visto che la legge parla solo di tempo pieno e non di lavoro a tempo indeterminato.

a cura di Federico Gavioli

L’art. 1, comma 557L. 30 dicembre 2004, n. 311, nel prevedere che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, al pari dei consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, “possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza”, avrebbe introdotto uno specifico istituto giuridico assimilabile al “comando” di personale, diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti.

Tale “formula organizzatoria”, volta a favorire l’assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato presso Enti pubblici diversi dall’Amministrazione di appartenenza, consentirebbe al lavoratore di rivolgere “parzialmente” le proprie prestazioni lavorative a favore di altro Ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza e nell’ambito di un “unico” rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico “principale”.

Il Ministero dell’Interno, con Circ. 21 ottobre 2005, n. 2/2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell’art. 1, comma 557L. 30 dicembre 2004, n. 311, dell’utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali: “Qualora l’utilizzazione, da parte dell’altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l’amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

– orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;

– periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;

– ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la L. 10 aprile 1981, n. 157.

Quanto ora esposto, pone in evidenza la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro (….) “.

Si è del parere, anche se obiettivamente la norma non lo precisa in modo esplicito, che la disposizioni introdotta per i Comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti , parrebbe riguardare esclusivamente un rapporto di lavoro nel pubblico a tempo indeterminato.

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