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Con l’ordinanza in esame, il T.r.g.a. di Trento, per la terza volta dall’entrata in vigore dell’art. 13 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottopone alla Corte costituzionale la q.l.c. della legislazione provinciale – segnatamente dell’articolo 135, comma 7, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 – che “positivizza” la sanatoria giurisprudenziale consentendo il rilascio di titoli edilizi in sanatoria senza la necessità della doppia conformità, rilevandone il contrasto con l’articolo 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché per contrasto con il combinato disposto degli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

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