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Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Spoils system

​​​​​​​La previsione di legge in base alla quale “Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo” non impedisce all’organo politico il recesso dal rapporto anche prima dello spirare dei novanta giorni, da intendersi quale termine massimo decorso il quale opera la cessazione ex lege. La ratio dello spoils system quale istituto – di per sé derogatorio allo stesso principio di distinzione/separazione fra politica e amministrazione – che, come vuole la giurisprudenza costituzionale, si applica solo a una ristretta cerchia di figure apicali della dirigenza, sottoposte a uno statuto differenziato in ragione del rapporto fondato sull’intuitu personae tra l’organo politico che conferisce l’incarico ed il soggetto che lo riceve, non consente di ritenere che il nuovo organo di rappresentanza politica sia vincolato dalle scelte compiute dal precedente sino a che siano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia sul governo. La necessità di assicurare coesione e coordinamento fra indirizzo politico e dirigenza coinvolta nella sua formazione, quale ragione che giustifica e legittima lo spoils system e, insieme, l’esigenza di garantire la celerità e l’efficienza dell’azione di governo, per essere pienamente funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione, non possono tradursi nell’imposizione all’autorità nominante di uno spatium deliberandi esteso sino ai novanta giorni successivi al voto di fiducia sul Governo. A questi effetti, neppure si può ritenere che l’art.19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 valga a riconoscere una posizione giuridica tutelata – se si vuole un affidamento – alla conservazione della posizione per i novanta giorni successivi al voto di fiducia, in capo ai titolari di posizioni soggette a spoils system, comunque consapevoli all’atto stesso dell’assunzione dell’incarico della sua dipendenza dalla durata in carica del Governo, quale momento, a sua volta, disancorato da tempi definiti o in qualsiasi modo predeterminabili.(1)

Cons. Stato, sez. I, 15 dicembre 2022 n.1979 – Pres. Torsello – Est. Barbati

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