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Il sindaco non può intervenire, se l’inquinamento acustico proviene da strade statali

 28/11/2018

Stando all’articolo 3, comma 1, lettera i, della legge 447/1995, solo il Presidente del Consiglio dei ministri può intervenire con provvedimenti temporanei al fine di tutelare ambiente e salute pubblica per gestire situazioni urgenti e di necessità in zone quali metropolitane, linee ferroviarie, autostrade e strade statali.

Il Comune di Bari aveva emesso un’ordinanza sindacale che imponeva di “apporre barriere antirumore adeguate” (come da articolo 54, DL 267/2000) nel tratto della Strada statale Adriatica (SS 16) nei pressi di una scuola per l’infanzia, in seguito al rilevamento di un’emissione di 60 decibel a fronte dei 50 previsti. I giudici amministrativipugliesi hanno però accolto il ricorso (Tar Puglia, sentenza 1155/2018) proposto dall’Anas spa per l’annullamento dell’ordinanza.

I motivi principali esposti per il ricorso dall’Anas sono stati due:

– il rivelamento era stato effettuato in una zona dell’edificio (il lastrico solare) non effettivamente usata dagli studenti e non all’interno dell’edificio, in cui si era registrato un valore di 42 decibel a fronte dei 45 posti a limite;

– l’ordinanza violava gli articoli 9 e 3, comma 1, lettera 1, della legge 447/1995, che riporta esplicitamente la carica necessaria per richiedere simili interventi: “Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ ambiente […] il Presidente del Consiglio dei ministri (ha) la facoltà (di) ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni sonore (derivanti da) servizi essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali”.

Il Tar ha giudicato pertinente il ricorso, soprattutto in virtù del fatto che la norma speciale presente nella legge 447/1995 sovrasti tanto l’articolo 54 del Tuel (sulle Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza stradale) quanto le norme secondo cui gli enti gestori delle infrastrutture pianificano gli interventi di risanamento, come da decreto 142/2004 concernente le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” e dai “Criteri per la predisposizione, da parte delle società, e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” esposti nel decreto 142/2004 del Presidente della Repubblica. Il Tar ha quindi stabilito che “deve escludersi che, nel caso di specie, fosse configurabile il potere sindacale di cui all’articolo 54 del DLgs 447/1995 preteso dalla resistente amministrazione”. I giudici hanno tenuto a far notare come non fossero state rispettate nemmeno le condizioni previste nell’articolo 54 del Tuel, poiché il rilevamento era avvenuto in una zona non pertinente  “inverosimilmente deputata all’ uso da parte dei bambini”.

Con questa sentenza si conferma quindi come sia compito del Presidente del Consiglio dei ministri adottare i provvedimenti urgenti e necessari in materia di inquinamento acustico e che questo non rientra nei diritti di un sindaco.

Articolo di Riccardo Antonini

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