28/10/2019 – Avanzo risorse stabili

Lombardia, del. n. 386 – Avanzo risorse stabili
Pubblicato il 25 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare tra le voci, obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale, le risorse del fondo incentivante di parte stabile non distribuite nell’anno precedente e i risparmi accertati a consuntivo sull’applicazione della disciplina del lavoro straordinario.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 386/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre 2019, hanno ribadito, in linea con la giurisprudenza formatasi in materia, che, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, non rientrano tra le voci obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale le risorse del fondo incentivante non utilizzate nell’anno precedente, ancorché di parte stabile, e i risparmi accertati a consuntivo sull’applicazione della disciplina del lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. g) del CcnlFunzionali Locali 21 maggio 2018.
I magistrati contabili hanno ricordato, richiamando la giurisprudenza formatasi nel tempo e vari pareri forniti in materia(Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. n. 7/2019;Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 218/2015Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 263/2016Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 15/2018; Parere MEF del 24 gennaio 2013; Parere Aran n. 23668/2012), che in caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell’anno di riferimento:
– le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;
– soltanto la quota stabile del Fondo è da ritenersi obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;
– soltanto la suddetta quota stabile del Fondo potrà confluire nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo, per impieghi fissi e continuativi;
– le risorse variabili restano invece definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa, perdendo dunque l’Ente la possibilità di utilizzarle.
I magistrati contabili hanno ricordato che le economie del fondo dell’anno precedente, anche se di parte stabile, qualora non siano state incluse nella costituzione del fondo dell’anno di riferimento,non potranno più essere utilizzate (Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 161/2017).
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione incommento, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, sia le risorse non utilizzate nell’anno precedente, ancorché di parte stabile, che i risparmi accertati a consuntivo sull’applicazione della disciplina del lavoro straordinario non sono qualificabili risorse obbligatorie previste dalla contrattazione collettiva nazionale e pertanto non potranno più essere utilizzate.

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