La stazione appaltante non è tenuta ad individuare sub-criteri di valutazione delle offerte. Lo ha stabilito il Tar Campania, Napoli, sezione quinta con la sentenza del 29 luglio 2020, n. 3413 in cui si era, fra le altre cose, discusso in merito alla necessità di articolare i criteri di valutazione delle offerte (nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) in sub-criteri. Nelle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 95, comma 8 del codice appalti, in presenza di macro-criteri sufficientemente specifici, non sussiste a carico della stazione appaltante un obbligo ex se di individuazione di sub-criteri di valutazione. In tali casi, hanno spiegato i giudici campani, il punteggio numerico espresso sull’offerta tecnica integra una sufficiente motivazione allorquando i criteri predeterminati risultino sufficientemente chiari, analitici ed articolati, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito. Ne consegue che la scelta operata dalla stazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, «è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale ed i criteri non siano trasparenti e intellegibili».
Nessun tag inserito.