28/08/2020 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti – 15/31 luglio 2020

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti – 15/31 luglio 2020
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– “Per i debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, dal momento che spetta all’Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva“. E’ quanto prevede la delibera di orientamento adottata dalla Corte dei conti in riferimento all’interpretazione della normativa del TUEL su dissesto e corretta perimetrazione delle competenze intestate all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) ai fini della formazione della massa passiva. La Sezione si è pronunciata, in particolare, sulla possibilità per l’Organo Straordinario di Liquidazione di ammettervi anche i debiti fuori bilancio per i quali l’ente non abbia provveduto all’adozione di formale deliberazione consiliare di riconoscimento. A superamento dell’univoco orientamento restrittivo maturato sul punto in sede territoriale, la Sezione, valorizzando la specificità delle disposizioni regolatrici della materia, riconducibili ad un microsistema extra ordinem, ha riconosciuto la competenza dell’OSL rispetto ai debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 194 TUEL.
– Un ipotetico sostegno finanziario nei confronti di un organismo partecipato, indipendentemente dalla sua natura giuridica, dev’essere preceduto da un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca un’analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di tale scelta, stante l’ampio perimetro operativo del principio di divieto di soccorso finanziario.
– La corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, alla quale, in definitiva, l’attività progettuale è funzionalmente correlata.
– Il giudice contabile si esprime sulla contribuzione del Comune al canone locazione a favore delle forze armate.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, va integrato con le indicazioni normative di cui all’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019. Le disposizioni del precitato art. 33, comma 2, non hanno comportato l’abrogazione delle norme di favore di cui all’art. 11-bisD.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, che consentono di non considerare nel limite del trattamento accessorio gli aumenti delle indennità di “risultato” e di “posizione” di cui all’art. 15 del CCNL del personale degli EE.LL. Tali aumenti, tuttavia, sono computati nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell’ente, come precisato dalla SRC Lombardia con il parere di cui alla delibera n. 210/2019.
– Nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 trova applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34-bisD.Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).
– La previsione di cui all’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, non abdicabile per effetto dell’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali, in aderenza al principio d’inderogabilità delle disposizioni di legge fatto proprio dal D.Lgs. n. 165/2001.
– Dal 20 aprile 2020, tutti i nuovi spazi assunzionali riconosciuti al comune, inclusa la sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019. Nell’ambito delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ex L. n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione“. Secondo quanto previsto dal protocollo siglato il 9/10 luglio 2020, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei. L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).
– Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
E’ necessaria una più celere e accurata programmazione degli interventi, da sviluppare anche in un contesto pluriennale, previa valutazione delle idonee modalità di realizzazione, al fine di ridurre la formazione di residui e ottimizzare la gestione delle risorse di cassa, valorizzando le potenzialità offerte dalla recente riforma della struttura del bilancio dello Stato“. E’ quanto evidenzia la Corte dei conti nella relazione in cui è stata esaminata la gestione, nel periodo 2015-2019, delle risorse destinate al finanziamento statale della ricerca scientifica e tecnologica, che dal 2012 sono a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First). In un quadro che vede fino al 2017 la progressiva e importante riduzione delle risorse, e dal 2018 una netta inversione di tendenza con stanziamenti di bilancio crescenti, sono emerse una serie di criticità riguardanti, in particolare: la complessità delle modalità procedurali che regolano la concessione delle varie tipologie di finanziamenti, la dilatazione dei tempi, il non tempestivo utilizzo delle risorse stanziate, la conseguente formazione di residui passivi e la necessaria richiesta di reiscrizione in bilancio per quelli perenti, che in alcuni esercizi finanziari hanno prodotto nuovi residui o la loro trasformazione in economie. In tale ottica, il decreto di riparto deve essere emesso tempestivamente al fine di meglio allineare la fase programmatoria a quella contabile.
– Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni/Province autonome
La semplificazione del regime dei saldi di finanza pubblica e il passaggio ai nuovi obiettivi del pareggio di bilancio hanno prodotto un miglioramento dei saldi di competenza delle Regioni che, nel triennio 2016-2018, hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica. Tuttavia, il risultato di amministrazione sostanziale risulta nel complesso in disavanzo“. E’ quanto emerge dall’indagine della Corte dei conti riferita al triennio 2016-2018, con analisi estese al 2019. Il documento mette in luce lo stato della finanza regionale e i risultati complessivi, provenienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, che sono conformi alle attese per l’insieme delle Regioni ordinarie con riferimento al triennio 2016-2018. Nel periodo di osservazione l’equilibrio di bilancio finale (somma algebrica degli equilibri correnti e di conto capitale) mostra nel complesso un andamento altalenante e nel 2018 si attesta a un valore positivo inferiore a quello iniziale del triennio. Nel 2017 solo 2 Regioni riportano un valore negativo, mentre aumentano a 4 nel 2018. Considerando le quote vincolate, destinate e accantonate del risultato di amministrazione (di cui la parte preminente è costituita dal fondo anticipazioni di liquidità), si perviene ad un disavanzo sostanziale di rilevante entità. La spesa delle Regioni è prevalentemente costituita dalla componente sanitaria che, in quelle ordinarie, raggiunge il 60% di quella complessiva (75% della parte corrente) e viene erogata prevalentemente per mezzo di trasferimenti alle aziende. L’incidenza della spesa non sanitaria è più elevata nelle Regioni a statuto speciale che hanno un più vasto ambito di funzioni assegnate. Nel complesso la spesa al netto della componente sanitaria dimostra un andamento in calo e si distribuisce, in ordine di grandezza, tra contabilità speciali, servizi istituzionali, trasporti, relazioni con le autonomie locali e tutela ambientale. La capacità di programmazione per la parte in conto capitale è poco accurata con scostamento prossimo al 50% tra programmato e realizzato. Dai movimenti del fondo pluriennale vincolato si rileva che non poche Regioni, pur impegnando quote rilevanti delle risorse stanziate, non riescono a concludere le procedure di spesa e ne deriva una mole rilevante di residui di competenza. Tuttavia, a livello generale, si osserva per la gestione di parte corrente una minore formazione di residui dalla competenza che diventano una componente minoritaria nella complessiva gestione dei residui. Dall’analisi non emergono segnali di ripresa nella dinamica della spesa per gli investimenti che continua a mostrare un andamento decrescente. Nella distribuzione territoriale della spesa si notano valori decisamente più elevati nelle Regioni a statuto speciale. La spesa sanitaria è concentrata nella parte corrente del bilancio con più elevati livelli d’incidenza nelle Regioni a statuto ordinario, ove supera l’84% di quella complessiva, rispetto a quelle a statuto speciale, in cui incide per oltre il 48%. Nel 2018 la spesa sanitaria corrente raggiunge i 119,7 miliardi, di poco superiore al livello del 2017, con un incremento del 2,48% rispetto al 2016. La spesa in conto capitale, invece, presenta un diffuso e generalizzato andamento decrescente nel triennio. Il nuovo debito delle Regioni segna il passo (-1,4%, con differenze sul territorio) e ciò può essere messo in relazione con la staticità della spesa in conto capitale. La Corte ha osservato alcune discordanze nell’imputazione dei debiti di finanziamento sullo stato patrimoniale e suggerisce l’aggiornamento del principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– La qualifica di consegnatario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 254/2002, è conferita agli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenti responsabilità, assumono la veste di “agenti amministrativi per debito di vigilanza” e di “agenti contabili per debito di custodia”. Pertanto, secondo gli artt. 11 e 23 del richiamato D.P.R., solo i consegnatari per debito di custodia assumono la qualifica di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Più in particolare, “il debito di custodia” è riscontrabile nel consegnatario incaricato della gestione di un deposito o di un magazzino in cui vi sia una movimentazione di beni in entrata o in uscita, mentre “il debito di vigilanza” connota l’azione di un consegnatario incaricato di vigilare sul corretto impiego dei beni in uso agli utilizzatori. Con riguardo alla gestione di beni mobili in uso presso l’Ente comunale per fini strettamente necessari al funzionamento degli uffici, non sussiste l’obbligo di resa del conto.
– Il termine quinquennale di prescrizione per danno erariale, decorre dalla data in cui l’ente ha contezza delle irregolarità (verificate in altra sede) e può attivarsi per effettuare le necessarie verifiche e riscontri amministrativi.

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