tratto da italgiure.giustizia.it

La TOSAP è dovuta anche dai Consorzi pubblici

 
“§ 1. Il Consorzio di Bonifica Garda Chiese propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1943/2016 del 5 aprile 2016, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tosap notificatole da ICA srl unip. per l’occupazione con un automezzo operativo – dal 16 al 20 agosto 2012 – di una porzione della Via Mantovana in territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere; ciò nell’esecuzione, da parte del Consorzio, di opere di manutenzione del canale pubblico denominato ‘Vaso Gozzolina’.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che non fosse nella specie applicabile l’esenzione da Tosap di cui all’articolo 49, primo comma, lett.a) d.lgs.507/93, in quanto i lavori in questione non erano stati eseguiti in appalto d’opera (con conseguente affidamento all’appaltatore anche delle superfici necessarie all’esecuzione degli stessi), bensì nell’ambito delle mansioni di competenza istituzionale del Consorzio, al quale il corso d’acqua in questione era stato affidato con delibera regionale n.IX/2762 del 22 novembre 2011.”

 

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