28/07/2016 – Responsabilità contabile per il dirigente che provoca demansionamento e mobbing

Responsabilità contabile per il dirigente che provoca demansionamento e mobbing

di Antonio Capitano

Responsabilità contabile per il dirigente che con la sua condotta, dequalificante e vessatoria, provoca un danno da demansionamento e mobbing, depauperando il patrimonio dell’amministrazione a seguito del risarcimento riconosciuto al dipendente dal giudice del lavoro. Questo, in sintesi, il nucleo della sentenza dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, n. 183, depositata il 18 luglio 2016.

I fatti 

Nel caso in esame il sindaco, per garantire la continuità del servizio di notificazione, all’epoca dei fatti carente di personale, attribuiva la qualifica di “messo notificatore” ad un dipendente in servizio presso il Corpo di Polizia municipale. Per lo svolgimento di tale servizio il sindaco demandava il Comandante della Polizia municipale a farsi riconsegnare, dal dipendente assegnato, l’arma, le munizioni e le manette in dotazione.

Sulla scorta della disposizione del sindaco, il Comandante della Polizia Municipale aveva preposto al servizio di notificazione, con effetto immediato, il medesimo dipendente; tuttavia il provvedimento dirigenziale si configurava in difetto di una rotazione, prevista dalla stessa direttiva sindacale, con altri agenti di Polizia municipale attraverso un rispettivo coinvolgimento part time per l’ottimale copertura del servizio stesso.

Peraltro la condotta del Comandante si sommava a un insieme di comportamenti quali l’esclusione dal lavoro straordinario in occasione delle elezioni amministrative, la mancata consegna della scheda di valutazione, il rifiuto delle ferie ed era stata ritenuta illegittima dal tribunale adito dal dipendente.

La decisione 

Su queste premesse, la Corte rileva una gestione amministrativa del dipendente improntata a un grado di colpa censurabile; infatti in ordine al profilo della stima del danno azionabile assume rilevanza il fatto che l’indagine penale ha avuto per oggetto più fatti determinanti (mobbing e demansionamento) che nel loro complesso hanno indotto il giudice ordinario ad accogliere l’azione risarcitoria avanzata dal “demansionato”. Relativamente al dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno cosiddetto indiretto, la sentenza evidenzia il depauperamento dell’amministrazione avviene con l’effettivo pagamento nei confronti del terzo, a nulla rilevando il fatto che la pronuncia civile sia gravata da impugnazione ed è, infatti, con il pagamento (e nel caso di specie un debito fuori bilancio) che il danno assume i caratteri della concretezza e attualità che impone il suo ristoro.

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