tratto da giurdanella.it

Inquinamento acustico eccessivo: I proprietari possono ricorrere al TAR

L’inquinamento acustico eccessivo obbliga il Comune di attivarsi a contrastare il troppo rumore

In caso di inquinamento acustico eccessivo, il Sindaco ha l’onere di provvedere, e in mancanza i cittadini danneggiati dal troppo rumore possono adire il Tribunale Amministrativo Regionale

Il Tar Abruzzo, sez. I, 4 giugno 2018, n. 188, si è pronunciato sul caso del ricorso nei confronti del Comune che rimaneva inerte rispetto all’eccessivo inquinamento acustico sofferto dai proprietari di immobili in una parte del territorio comunale.

I ricorrenti lamentavano che il tratto di strada dove abitano, a causa dell’eccessivo traffico di mezzi pesanti, veniva creato una situazione di elevato degrado acustico e ambientale: era certificato che il rumore superasse i valori limite di immissione stabiliti ex d.p.r. n. 142 del 30.03.2004 art.5 comma 1 All. a Tab.2. I ricorrenti presentavano anche certificazioni mediche sulle patologie cliniche conseguenti all’inquinamento acustico

Dopo una diffida a provvedere al Comune, i cittadini impugnavano il silenzio rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine per provvedere sull’istanza-diffida inoltrata in data 8.01.2018 per l’attuazione dei necessari interventi di bonifica e per l’attivazione della procedura di cui all’rt. 10 comma 5 della legge n. 447/1995 nonché dal d.m. 29.11.2000 art. 2 commi 1 e 2:..

Gli obblighi del Comune in caso di rumore eccessivo per la popolazione

In caso di superamento dei valori di attenzione per la esposizione della popolazione a rumore, vige l’obbligo per il Sindaco di adozione di piani di risanamento, oppure misure cautelari o azioni urgenti sino all’inibizione parziale o totale di talune attività (artt. 2 comma 1 lett. g), 6,7 e 9 della legge n. 447/1995).

Inoltre, anche in sede di programmazione, l’art. 8 della legge n. 447 cit. impone l’obbligo di adeguare i progetti di modifica o potenziamento delle strade alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate, e nel caso di superamento dei valori limite, gli enti gestori hanno l’obbligo di presentare ai Comuni piani di contenimento ed abbattimento del rumore.

Il Tar Abruzzo nella sentenza citata chiarisce che in caso di inerzia rispetto a tali obblighi, ben possono i cittadini interessati fare ricorso con il silenzio.

La legittimazione della cittadini proprietari di immobili di ricorrere contro il silenzio del comune inerte

Il Tar ha riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti, quali cittadini proprietari di immobili e residenti, che si trovano in situazione di stabile collegamento ambientale con una zona del territorio comunale interessata da fenomeni di inquinamento acustico, e lamentino un pregiudizio dalla mancata adozione da parte del Comune di misure di riduzione e contenimento dell’impatto acustico derivante dal traffico veicolare, nonché il deprezzamento degli immobili di rispettiva proprietà.

E ciò perchè, in materia ambientale ai fini della legittimazione va seguito un approccio necessariamente non restrittivo. La materia della tutela dell’ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in materia, in specie in tema di valorizzazione degli interessi “diffusi”. In particolare , nel processo amministrativo la legittimazione al ricorso in materia ambientale va riconosciuta alle persone fisiche anche in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” ambientale, come per la materia edilizia ( cfr ex plurimis Cons. St. sez. III, 15.02.2012 n.784).

In allegato la sentenza del Tar Abruzzo, sez. I, 4 giugno 2018, n. 188

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