tratto da self-entilocali.it
Appalti: irrilevante il collegamento fra imprese che partecipano a lotti diversi
Pubblicato il 27 maggio 2019
L’unicità del centro decisionale, che legittima l’esclusione delle imprese appartenenti a tale centro, non trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi.
Ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione.
Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 2604 del 16 maggio 2019.
L’articolo 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 (come già l’omologa previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del previgente d.lgs. 163/2006) sanziona con l’esclusione l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante “alla medesima procedura di affidamento”, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Piuttosto consolidato è l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la sanzione escludente non trova applicazione alle offerte presentate, da imprese asseritamente riconducibili ad un unico centro decisionale, in appalti riferiti ad aggiudicazioni in lotti diversi (Tar Napoli, Sez. I, n. 5572/2015, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3241/2015; Tar. Lazio, n. 6408/2015).
La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire un’effettiva e leale competizione tra gli operatori economici attraverso l’imposizione di un limite alla partecipazione alle gare a tutte quelle imprese le cui offerte si rivelino in concreto espressione di un unico centro decisionale.
Tale esigenza di tutela della libera concorrenza si può manifestare solo nell’ambito della medesima gara (da intendersi come medesimo lotto), essendo evidente che il pericolo di alterazione della genuinità del confronto non può sussistere nel caso in cui le imprese collegate partecipino, anche mediante offerte effettivamente concordate e riconducibili ad un unico centro decisionale, a gare distinte (rectius a lotti diversi).
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