tratto da Italia Oggi Sette - 27 Aprile 2020
Inammissibili i ricorsi oltre i 60 giorni 
Italia Oggi Sette – 27 Aprile 2020
 
 
Attraverso documentazione prodotta anche in appello è possibile dichiarare l’ inammissibilità del ricorso di primo grado, se tardivo, laddove proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ atto opposto avvenuta con deposito dello stesso alla casa comunale e perfezionatasi col ricevimento della raccomandata informativa ovvero trascorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa. Si tratta dei canoni ribaditi nella sentenza n. 934/04/2020, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La Commissione provinciale romana aveva in primo grado accolto il ricorso di una contribuente che aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo connesso a diverse prodromiche cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i cui crediti, relativi a tasse automobilistiche e tassa rifiuti, venivano ritenuti prescritti. Contro tale accoglimento, dipeso dalla mancanza di prove fornite dall’ ufficio sulla regolare notifica dei titoli e dall’ intervenuta prescrizione triennale delle pretese, proponeva appello l’ Agenzia delle entrate Riscossione, che ne otteneva l’ accoglimento da parte della Ctr laziale.
Quest’ ultima si è infatti soffermata sull’ eccezione preliminare di tardività del ricorso, dichiarandone l’ inammissibilità, dal momento che, dalla documentazione riprodotta in secondo grado dall’ ufficio appellante, era possibile appurare che il preavviso di fermo impugnato era stato notificato, data la temporanea irreperibilità della contribuente, attraverso il deposito dell’ atto alla casa comunale e il successivo invio della raccomandata informativa.
Si richiamava, all’ uopo, sia la normativa di cui all’ art. 26, comma 3, del dpr n. 602/1973 e sia l’ interpretazione resa dalla Corte di cassazione (Cass. n. 14316/2011) che ha stabilito che il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione andasse individuato nel giorno di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) se precedente alla compiuta giacenza, ovvero, diversamente, decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della stessa. Tale disamina era stata trascurata in primo grado per cui la Ctr, accertato che il ricorso era stato notificato a controparte oltre i 60 giorni computabili anche dalla più recente delle predette date, non poteva che dichiararlo inammissibile accogliendo l’ appello del concessionario.
() Il preavviso di fermo, infatti, risultava depositato presso la casa comunale, constatata l’ assenza della contribuente presso la propria residenza, il 16/5/2015, con invio di una successiva raccomandata informativa il 7/8/2015. Pertanto il dies a quo per il computo del termine per proporre impugnazione nel caso di specie era iniziato a decorrere dal 10° giorno successivo a partire dall’ invio della predetta raccomandata informativa, cioè il 15/9/2015, considerata la sospensione feriale dei termini. L’ atto, pertanto, doveva essere impugnato nei successivi 60 giorni, mentre il ricorso risulta spedito alle controparti in data 21/7/2016. Nel merito l’ Agenzia della Riscossione osserva che già nel giudizio di primo grado aveva presentato documentazione probatoria inerente la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche al provvedimento impugnato. Tali documenti non sono stati considerati nel giudizio di primo grado in quanto, ad avviso della Commissione, l’ Agenzia si sarebbe costituita tardivamente, con preclusione a produrre elementi utili per la trattazione della controversia.() L’ eccezione preliminare formulata dall’ Agenzia delle entrate – Riscossione è fondato e merita di essere accolto. L’ Ufficio ha depositato una distinta proveniente dal competente Ufficio postale attestante il deposito presso la Casa comunale in data 15 maggio 2015 di una serie di raccomandate, tra cui quella concernente la cartella di pagamento di cui si discute nel presente giudizio, in esito al mancato perfezionamento della consegna del plico al domicilio della contribuente per temporanea irreperibilità il 12 maggio 2015, come attestato dall’ agente postale del previsto modello. Il successivo 7 agosto 2015 Equitalia ha provveduto alla consegna a Poste Italiane della raccomandata indirizzata a P. M. informativa del predetto deposito (cosiddetta CAD), producendo documentazione ufficiale proveniente da Poste Italiane. In relazione a quanto sopra, ai sensi dell’ art. 26, comma 3, del dpr n. 602 del 1973, così come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 14316 del 2011), il dies a quo della decorrenza del termine per impugnare, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, andava individuato nel giorno di ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla di spedizione della raccomandata stessa. Il ricorso presentato dalla contribuente in data 21 settembre 2016 va considerato tardivo. P.Q.M. Accoglie l’ appello dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione e, per l’ effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.()

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