Lunedì 27 aprile 2015
La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412)
In un precedente post si sono segnalati due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA che approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all’indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell’art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
A ricordare al Governo che nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, provvede un ordine del giorno proposto dal Sen. Tocci n. G9.412 (pag. 14 e 15 del documento n. 1 -Annesso VII), che sarà votato dall’Assemblea dopo il voto sull’art. 9 e gli emendamenti che lo riguardano.
Di seguito l’ordine del giorno presentato dal Sen. Tocci.
Il Senato,
In sede di esame dell’Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
premesso che:
nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. spoils system, ovvero all’attribuzione al potere politico della facoltà di attribuire e revocare gli incarichi ai dirigenti senz’altra motivazione che l’intuitu personae, ovvero la fiduciarietà del rapporto;
In particolare, la Consulta ha ripetutamente censurato norme che prevedevano la possibilità di privare il dirigente dell’incarico, o di licenziarlo senza motivazioni attinenti alla responsabilità dirigenziale o disciplinare del medesimo, perchè tale possibilità comporta un potere di influenza della politica sull’amministrazione che viola i precetti di cui agli artt. 97, 1º comma, e 98, 1º comma, della Carta;
possono citarsi, al riguardo, le seguenti sentenze:
– 16 giugno 2006 n. 233 (limiti dello spoils system nelle regioni);
– 23 marzo 2007, nn. 103 e 104 (illegittimità dello spoils system);
– 7-20 maggio 2008, n. 161 (limiti di applicabilità delle norme sullo spoils system ai dirigenti esterni alla p.a.);
– 24 ottobre 2008 n. 351 (illegittimità della corresponsione dell’equo indennizzo, in luogo del reintegro, nei confronti dei dirigenti sottoposti illegittimamente a spoils system);
– 28 novembre 2008, n. 390 (necessità del rispetto dei principi del giusto procedimento in caso di revoca dei dirigenti);
– 5 febbraio 2010, n. 34 (ristretti limiti entro cui può ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 97 Cost. lo spoils system e conseguente illegittimità della decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali);
– 15 gennaio 2010 n. 9 (illegittimità della riserva dei posti in favore di persone esterne all’amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali; senza il ricorso delle specifiche esigenze di interesse pubblico);
– 5 marzo 2010, n. 81 ( illegittimità della previsione di una cessazione automatica; ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni», anche se conferiti al personale non appartenenti ai ruoli di livello generale;
– 28 ottobre, 2010, n. 304 (necessità di assicurare una chiara distinzione, tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale ed illegittimità dei meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso con eccezione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro;
– 11 aprile 2011, n. 124 (illegittimità costituzionale dello spoils system per incarichi dirigenziali che comportano l’esercizio i compiti di gestione);
– 25 febbraio 2015, n. 37 (illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali);
considerato che:
il processo di revisione costituzionale attualmente in corso, pervenuto al testo approvato alla Camera (A.C. 2613-A e abb.), non contempla modifiche alle norme del Titolo III, Sezione II (La pubblica amministrazione), se non per l’aggiunta, all’articolo 97, 1º comma, della trasparenza al buon andamento ed all’imparzialità, come finalità assegnate alle leggi in materia di pubblici uffici; che pertanto la giurisprudenza costituzionale in materia debba mantenere intatto il proprio valore;
considerato inoltre che nel testo della delega di cui all’articolo 9 dell’A.S. 1577-A risultano ambiguità ed omissioni tali da consentire ai decreti delegati di aprire ampi spazi di discrezionalità politica in materia di attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali, fino al licenziamento di dirigenti rimasti senza incarico, senza alcun riferimento alla valutazione della proficuita` e della correttezza dell’attività svolta, in palese contrasto con la predetta giurisprudenza,
impegna il Governo:
a rispettare rigorosamente, nella redazione dei decreti delegati, i principi ribaditi dalla citata giurisprudenza costituzionale, ad evitare un vasto contenzioso ed una conseguente, grave situazione di incertezza nell’incardinamento degli organigrammi dirigenziali per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare, a prevedere espicitamente il diritto del dirigente, alla scadenza dell’incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell’amministrazione, all’assegnazione di altro incarico dirigenziale nell’ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l’esercizio delle responsabilità connesse all’incarico cessato.
Nessun tag inserito.