Le ordinanze d’urgenza non possono essere adottate dai dirigenti
di Vittorio Italia
Le ordinanze d’urgenza non possono essere adottate dai dirigenti, ma sono di esclusiva competenza del sindaco. Così ha stabilito il Tar Sicilia, Palermo, sezione II, 3 luglio 2015, n. 1624, che ha richiamato altre decisioni simili della Cassazione penale (cfr. la n. 15980 del 2014), ma che ha svolto alcune importanti considerazioni sulle norme che stabiliscono questa competenza in capo al sindaco.
Il caso
Un Comune ha emanato, ai sensi dell’articolo 38 della legge 142/1990 ed a firma di un dirigente, un’ordinanza contingibile ed urgente, nella quale si intimava, ai proprietari di parte di un immobile, di eseguire alcune opere a salvaguardia della “pubblica e privata incolumità”. I proprietari hanno proposto ricorso, sostenendo, tra l’altro, che il provvedimento era nullo, perché l’organo dirigenziale non aveva la competenza per emanare tale ordinanza, neppure sulla base di un’eventuale delega del sindaco. Il Tar ha accolto il ricorso.
La sentenza
I giudici hanno così argomentato:
1) In primo luogo, l’atto impugnato era basato sull’articolo 38 della legge 142/1990, articolo che è stato abrogato dall’articolo 274 del Dlgs 267/2000.
2) L’articolo 54 citato attribuisce al sindaco la competenza per l’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti;
3) L’articolo 107, comma 5 del Dlgs 267/2000 attribuisce la competenza ad emanare gli “atti di gestione” ai dirigenti, ma “salvo quanto previsto nell’articolo (…) 54”, che – come si è visto – attribuisce questa competenza al sindaco.
4) In altri termini, anche la previsione normativa che ha attribuito ai dirigenti gli atti di gestione, già di competenza del sindaco, ha fatto salva l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, che rimangono di esclusiva competenza dell’organo elettivo, e quindi del sindaco.
5) In conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Valutazione della sentenza
La sentenza è puntuale, è bene argomentata e merita di essere condivisa.
Ciò che solleva qualche problema è l’imprecisa previsione legislativa che ha lasciato al sindaco la competenza per l’emanazione di un atto di gestione, anche straordinario e d’urgenza, quale l’emanazione di queste ordinanze. Il sindaco ha competenza, come gli altri organi elettivi, per gli “atti di indirizzo”, che riguardano le linee generali della politica amministrativa del Comune. Invece la competenza per l’emanazione degli “atti di gestione” è stata attribuita ai dirigenti. La competenza del sindaco per l’emanazione di queste ordinanze d’urgenza è quindi stabilita da una norma eccezionale, che avrebbe dovuto essere prevista e disciplinata – nel raccordo tra gli articoli 54 e 107 del Testo unico – con maggiore precisione, e non con l’arcaica formula: “Salvo quanto previsto (…) dall’articolo 54”.
In altri termini, vi è una legge eccezionale, e vi è una successiva legge che fa eccezione alla precedente eccezione.
Vi è cioè la legge eccezionale (articolo 54 del Tuel) che stabilisce la competenza del sindaco per l’emanazione delle ordinanze d’urgenza. Vi è poi l’altra eccezione, stabilita dall’articolo 107 del Tuel, che “fa salva la competenza del sindaco”. Vi è quindi un intreccio di eccezioni, e tale intreccio avrebbe dovuto essere previsto esplicitamente con una norma più chiara della oscura formula “Salvo quanto previsto (…) dall’articolo 54”. Oltre a ciò, sarebbe stato opportuno prevedere anche la proposta, da parte del dirigente al sindaco, affinché quest’ultimo emani questa ordinanza. Questo suggerimento di modifica dell’attuale normativa è contenuto nella motivazione di questa attenta sentenza, ed è espresso con le seguenti parole: “l’ordinanza (…) avrebbe dovuto essere emanata non già dal dirigente, ma dal sindaco del Comune”.
È perciò opportuno che questo suggerimento giurisdizionale sia tenuto presente dal legislatore, quando sarà effettuata la revisione dell’intero Testo unico degli Enti locali.
Conseguenze per gli altri Comuni
La sentenza provoca delle conseguenze per gli altri Comuni, che dovranno tenere conto che la competenza formale per l’adozione delle ordinanze d’urgenza è esclusivamente del sindaco. Sarebbe opportuno sin d’ora – anche per l’armonia dei rapporti tra gli organi del Comune – che tale adozione avvenga su proposta del dirigente, o comunque dopo che il dirigente – che è competente per tutti gli atti di gestione – abbia espresso al sindaco la sua opinione.
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