27/12/2023 – Inclusi nel tetto di spesa i compensi corrisposti ai funzionari che assistono gli enti impositori nei processi tributari

Come noto, l’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 (disciplinante le spese del giudizio nel processo tributario) dispone che «Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».

Alla luce della suddetta disposizione, qualora gli enti impositori decidano di farsi assistere da propri funzionari (non avvocati) nell’ambito dei processi tributari, l’eventuale liquidazione dei compensi a loro favore avverrà applicando una riduzione del venti per cento dell’importo previsto per quanto dovuto agli avvocati, secondo la parametrazione di cui ai Regolamenti emessi nel tempo dal Ministro della Giustizia.

Ma i citati compensi rientrano oppure no nel limite di spesa previsto dall’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017?

A questo interrogativo ha fornito risposta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna con la recente deliberazione n. 203/2023/PAR, nella quale si evidenzia che, “in un ente ove non sia operativa un’avvocatura interna, gli eventuali compensi corrisposti ai funzionari (non avvocati) che assistono in giudizio l’ente medesimo nei processi tributari ai sensi dell’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, sono soggetti ai limiti di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017”.

Il Collegio, nel confermare le conclusioni cui era già pervenuta in passato la Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 177/2020/PAR, ha infatti evidenziato che non risultano deroghe espresse al suddetto limite con riferimento ai compensi oggetto di esame, diversamente da quanto è avvenuto con riferimento ad altre fattispecie normative.

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