Veneto, del. n. 532 – Rapporto finanziario tra ente locale e fondazione
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare contributi ad una Fondazione partecipata dall’ente al fine di garantirne l’equilibrio economico a fronte di un presunto interesse per la collettività nell’esercizio delle funzioni dalla stessa svolte.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 532/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 ottobre, hanno evidenziato che il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l’esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell’atto costitutivo il nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.
La fondazione, infatti, deve perseguire l’interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata,
patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata.
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