Con la sentenza n. 1483/2019 il Tar della Puglia, ha assegnato stretti margini alla possibilità di ricorrere alla proroga per l’affidamento del servizio anche per i servizi pubblici di vitale importanza per il territorio, come appunto quello della raccolta rifiuti.
Il Tribunale amministrativo pugliese ha annullato l’ordinanza impugnata per il fatto che l’ente ha reiterato la proroga del contratto in essere per un ulteriore anno dopo il primo, senza aver espletato una «gara ponte» biennale in attesa dell’avvio del servizio unitario.
Così facendo il Comune ha trasformato l’istituto della proroga da strumento eccezionale a mezzo ordinario di affidamento del servizio, incorrendo così in una violazione dei principi di tutela della concorrenza e del divieto di affidamento diretto degli appalti.
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