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Mensa scolastica, illegittima la clausola che richiede la disponibilità di un secondo centro di cottura

di Antonio Nicodemo

QUI la sentenza TAR Campania n. 5504/2018

“È illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica che richiede l’attualità della disponibilità del secondo centro di cottura. Detta clausola è da ritenersi, infatti, incongrua e sproporzionata sia rispetto all’oggetto del servizio che alla specifica funzione cui tale elemento migliorativo è volto.

Tanto è stato stabilito con la sentenza n. 5504/2018 del Tar Campania–Napoli. 

Per il Giudice amministrativo campano inoltre, non può essere condiviso il presupposto interpretativo secondo cui la «disponibilità di un secondo centro di cottura» debba intendersi come già comprovabile al momento della presentazione dell’offerta, ovvero in una fase in cui il concorrente non ha alcuna certezza di aggiudicarsi la commessa.

Tale specificazione, infatti, collide con la funzione cui tale requisito assolve, in relazione al servizio oggetto di gara, se si considera che da un lato il secondo centro di cottura ha una funzione sussidiaria, essendo volto a garantire la continuità nell’erogazione del servizio in caso di emergenza, e, dall’altro, la disponibilità dei centri di cottura attiene alla fase di esecuzione del contratto.”

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