Linee guida su nomina e ruolo del RUP: il parere del CdS
di Redazione
Il Consiglio di Stato, Comm. Spec., ha reso il parere n. 2040 del 25 settembre 2017 sulle Linee guida ANAC aggiornate in materia di “nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento (RUP)”.
L’ANAC, con nota del 31 luglio 2017, aveva chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo delle Linee Guida n. 3, del 26 ottobre 2016, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017 (il c.d. “Decreto correttivo al codice appalti”).
Il Consiglio di Stato ha messo in rilievo che il recente intervento correttivo recato dal D.Lgs. 56 del 2017 ha apportato in tema di disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP (art. 31) un numero limitato di modifiche, di contenuto – però – piuttosto significativo, ma che è rimasta inalterata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica.
Inoltre, è stato osservato che, trattandosi di un testo che modifica Linee-Guida di carattere vincolante (quanto meno in relazione agli aspetti richiamati dall’art. 31, comma 5 del ‘Codice’), “appare necessario, per ragioni di certezza giuridica, rendere di immediata evidenza per gli operatori quali siano in concreto le parti del testo modificate, se del caso utilizzando appositi accorgimenti grafici”.
Tra le osservazioni proposte, assume rilievo la parte in cui, con riferimento ai compiti del RUP, si afferma che questi si esplicano nell’intero ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. In particolare è stata considerata “riduttiva” (e comunque da esplicarsi meglio) la previsione secondo cui “l’esperienza specifica richiesta al RUP risulta limitata al solo “affidamento di appalti e concessioni” , in quanto nelle intenzioni delle Linee Guida vi è senz’altro quella di proporre una nozione ampia di ‘affidamento’ (tale da riferirsi, di fatto, all’intero ciclo dell’appalto).
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